Legge regionale 27 luglio 2004, n. 38
Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali.
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 4 agosto 2004
Art. 28
- Decadenza e revoca
1. La decadenza dalla concessione ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b), è pronunciata qualora il concessionario:
a) non adempia agli specifici obblighi stabiliti nel provvedimento di concessione, a pena di decadenza;
c) non abbia corrisposto, per due anni consecutivi, il canone dovuto;
d) non abbia ottemperato agli obblighi previsti dalla convenzione di cui all'
articolo 22 , comma 5;
e) non abbia mantenuto in attività, per oltre tre mesi consecutivi, o comunque per oltre quattro mesi nell'anno solare, i giacimenti oggetto della concessione, in assenza di un giustificato motivo;
f) abbia trasferito la concessione senza la previa autorizzazione del comune prevista dall'
articolo 24 , comma 1;
l) abbia stipulato un contratto di somministrazione per le acque termali, in assenza dell'autorizzazione comunale di cui all'
articolo 24 , comma 6;
m) non abbia ottemperato a fornire ai comuni ed alle competenti strutture della Regione i dati e gli elementi indicati nel regolamento regionale di cui all'
articolo 49 .
1 bis. Il comune effettua una valutazione caso per caso con riferimento alla pronuncia di decadenza nell’ipotesi in cui il concessionario sia costituito in forma di impresa commerciale e faccia ricorso alle procedure di composizione della crisi d’impresa, qualora garantisca la continuazione dell’attività aziendale. (110) Comma inserito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 8.
1 ter. Nei casi di cui al comma 1 bis, il provvedimento con il quale il comune decide di pronunciare la decadenza è adeguatamente motivato in relazione all’esistenza di elementi d’interesse pubblico alla decadenza dalla concessione, anche in ragione della tutela delle fonti. (110) Comma inserito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 8.
2. La decadenza dalla concessione è inoltre pronunciata qualora, a causa della perdita dei requisiti originari, il riconoscimento di acqua minerale, di sorgente e termale sia stato revocato.
3. La decadenza è pronunciata entro sessanta giorni dall'inizio d'ufficio del procedimento, previa contestazione dei motivi all'interessato, al quale viene fissato il termine di quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Il concessionario decaduto non ha diritto, in nessun caso, a rimborsi, compensi o indennità.
4. A seguito della pronuncia di decadenza, il comune, allo scopo di tutelare la risorsa e di salvaguardare l'occupazione, assume i provvedimenti ritenuti opportuni ai fini della prosecuzione delle attività, per un periodo comunque non superiore a trenta mesi, a condizione che la decadenza sia stata pronunciata per motivi diversi da quelli indicati alle lettere g) e h) del comma 1, ed in ogni caso non riconducibili alla tutela della salute pubblica.
5. Ai sensi dell'
articolo 27 , comma 1, lettera c), il comune competente può procedere, per motivi di interesse pubblico sopravvenuti, alla revoca della concessione di coltivazione. In tal caso, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute.