Legge regionale 27 luglio 2004, n. 38
Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali.
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 4 agosto 2004
Art. 18
- Aree di salvaguardia
1. Per assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque minerali, di sorgente e termali oggetto di sfruttamento, sono stabilite aree di salvaguardia da individuarsi mediante specifica indagine idrogeologica distinte in:
a) zone di rispetto, costituite da una superficie territoriale minima indispensabile a garantire la certezza di difesa da agenti inquinanti;
b) zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale, costituite dagli ambiti dei bacini imbriferi relativi alle aree di ricarica delle falde.
2. Le zone di cui al comma 1, lett. a) sono individuate dal comune competente,
tenendo conto di quanto previsto dall'
articolo 94 del d.lgs. 152/2006 (25) Parole inserite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 14 .
in relazione alla situazione locale di vulnerabilità a rischio per le falde acquifere. A tal fine il comune valuta l'apposita proposta di delimitazione presentata dal soggetto concessionario a carico del quale restano, in ogni caso, gli oneri relativi all'acquisto o alle indennità dovute ai proprietari dei terreni interessati da tali aree. Le zone di rispetto sono quindi indicate nel provvedimento di concessione o di rinnovo della concessione.
3. Le zone di cui al comma 1, lett. b), sono individuate dalle province, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento (PTC), ovvero con apposita variante ad esso, ed in conformità con le prescrizioni del piano di indirizzo territoriale (PIT) della Regione. A tal fine, il PTC stabilisce obiettivi e parametri riferiti alla compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzazione della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale; il PTC stabilisce, altresì, ai sensi dell'articolo 90, comma 6, lettera e), della l.r. 65/2014 (107) Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28, art. 6.
, i criteri relativi all'uso ed alla tutela delle risorse termali ed idrotermali nelle aree individuate, formulando specifiche prescrizioni.(26) Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 14.
4. Le province, nell'ambito delle funzioni di tutela ambientale ad esse attribuite ai sensi delle leggi vigenti, provvedono al costante aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alle risorse essenziali oggetto della presente legge, ed al loro grado di vulnerabilità, con particolare riguardo alle zone di protezione ambientale.