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Legge regionale 27 luglio 2004, n. 38

Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 4 agosto 2004

Titolo IV
- NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 48
- Norme transitorie
1. Le concessioni disciplinate dal capo II del titolo II in atto alla data di entrata invigore del regolamento regionale di cui all'articolo 49(53)

Parole prima sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33, ed ora così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 34.

della presente legge sono suscettibili di conferma previa stipulazione, ai sensi dell' articolo 22 , comma 5, della convenzione con il comune competente. Tale obbligo deve essere assolto entro trentasei mesi(53)

Parole prima sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33, ed ora così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 34.

dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all' articolo 49 pena la decadenza dalla concessione di cui si tratta. In tal caso la decadenza della concessione è pronunciata previo parere obbligatorio espresso dalla competente struttura amministrativa della Regione. (55)

Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33.

Entro lo stesso termine si provvede all'adeguamento delle convenzioni eventualmente già in essere indicando l'importo dovuto dal concessionario ai sensi dell' articolo 22 . (54)

Parole soppresse con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33.

2. Per le concessioni in atto precedentemente all'entrata in vigore della legge regionale 9 novembre 1994, n. 86 (Norme per la ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali), modificata dalla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 , le zone di rispetto di cui all'articolo 31 della medesima legge, assentite tacitamente ai sensi dell'articolo 58, comma 4 della stessa legge, sono soggette a revisione ed approvazione espressa entro trentasei mesi (53)

Parole prima sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33, ed ora così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 34.

dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all' articolo 49 della presente legge.
3. La validità e gli effetti delle concessioni in atto prive, per qualsiasi ragione, di termine di scadenza certo cessano in ogni caso entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge sul BURT.
4. Le concessioni di cui al capo II del titolo II eventualmente rilasciate in perpetuo sono suscettibili di conferma, previa verifica delle condizioni risultanti dalla presentazione della documentazione di cui all'articolo 14, comma 5, lettere a), b), c), d), e), e dell'articolo 15(53)

Parole prima sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33, ed ora così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 34.

ed hanno la durata massima prevista dallo stesso articolo 14 , comma 1. La conferma è subordinata alla stipula della convenzione di cui all'articolo 22, comma 5, lettera a). (56)

Parole inserite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33.

5. La Regione provvede, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 49 (53)

Parole prima sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33, ed ora così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 34.

ad effettuare una ricognizione completa dei provvedimenti emanati inerenti ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di cui al titolo II della presente legge e trasmette i dati relativi ai comuni i quali, entro trentasei mesi(53)

Parole prima sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33, ed ora così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 34.

dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all' articolo 49 , provvedono a dettare, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ivi previste, le disposizioni atte a consentire l'adeguamento dei provvedimenti stessi alle norme di cui alla presente legge.
6. Fatto salvo quanto disposto al comma 5, la Regione provvede alla definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto delle disposizioni della l.r. 86/1994 e della convenzione di cui all’articolo 22, comma 5, lettera a); successivamente all’entrata in vigore della presente legge, le domande sono presentate ai comuni con le procedure di cui al capo I (Disposizioni relative alla ricerca) ed al capo II (Disposizioni relative alla coltivazione) della presente legge. (57)

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33.

7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Regione effettua una ricognizione completa delle autorizzazioni provvisorie e definitive di cui al titolo III già rilasciate e relative ai contenitori ed ai dispositivi di chiusura dei recipienti dell'acqua minerale. Essa provvede inoltre:
a) all'adeguamento alle disposizioni dettate dalla presente legge delle prescrizioni relative a dette autorizzazioni;
b) all'attribuzione di carattere definitivo alle autorizzazioni rilasciate in via provvisoria qualora ne ricorrano i presupposti.
7bis. Le aziende USL provvedono a trasferire i dati relativi alle autorizzazioni all’utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente nell’anagrafe delle registrazioni prevista dal d.p.g.r 40/2006 ai fini del regolamento (CE) n. 852/2004, assegnando agli stabilimenti un numero di registrazione. (58)

Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 33.

8. I soggetti esercenti attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente (63)

Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75, art. 77.

disciplinate dal titolo III della presente legge sono tenuti, in occasione dei rinnovi quinquennali delle etichette, ad adeguare le medesime secondo le norme della presente legge.
Art. 48 bis
1. La Giunta regionale, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, approva le modalità di rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 41, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 49, comma 1, lettera f bis).
2. Gli esercenti di attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente già registrati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), e quelli che hanno presentato una dichiarazione di inizio attività (DIA) o una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’avvio delle attività medesime, sono tenuti a richiedere l’autorizzazione di cui all’articolo 41 nel termine di tre mesi dalla data di approvazione delle modalità di rilascio dell’autorizzazione ai sensi del comma 1.
3. Nelle more del rilascio dell’autorizzazione gli esercenti di attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e di sorgente continuano a svolgere la loro attività.
Art. 49
1. La Regione approva entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le norme regolamentari di attuazione della presente legge al fine di specificare i criteri, le modalità e le prescrizioni tecniche inerenti all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai comuni dalla presente legge, disciplinando specificamente, tra l'altro:
a) i dati e gli elementi che i comuni sono tenuti a comunicare alla Regione ai sensi dell' articolo 6 , comma 2 nonché le modalità idonee al conseguimento delle finalità di cui all' articolo 1 , comma 1, lettere a) e b);
a bis) le modalità di delimitazione del territorio oggetto di permesso di ricerca e di concessione;(59)

Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 34.

a ter) i contenuti del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione; (59)

Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 34.

a quater) l’indicazione della documentazione che l’istante deve presentare per la richiesta di permesso di ricerca e di concessione di coltivazione; (59)

Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 34.

a quinquies) le modalità di pubblicazione di cui all’articolo 8 quater; (59)

Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 34.

a sexies) le modalità di chiusura dei pozzi; (59)

Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 34.

a septies) le misure per la definizione della portata dei pozzi; (59)

Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 34.

a octies) le modalità per l’effettuazione del monitoraggio. (59)

Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 34.

b) i parametri chimici e chimico - fisici obbligatori, da riportare sulle etichette delle acque minerali e di sorgente;
c) le procedure e le modalità del prelievo dei campioni delle acque minerali e di sorgente e dell'esecuzione delle relative analisi compresi i criteri e le modalità per l'aggiornamento anticipato delle analisi in etichetta;
e) le modalità con le quali devono essere ritirate le partite imbottigliate non conformi ai parametri di legge;
f bis) le modalità di rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 41; (78)

Lettera inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 61.

g) i criteri e le modalità tecniche che presiedono all'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo igienico - sanitario;
h) le prescrizioni specifiche alla cui inottemperanza consegua la decadenza dalla concessione disciplinata dal titolo III, capo II o l'impossibilità di conseguire l'autorizzazione medesima secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera g; (65)

Lettera così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75, art. 78.

i) i requisiti tecnici, professionali ed economici previsti dall' articolo 14 , comma 2;
l bis) le modalità di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 47 septies; (96)

Lettera inserita con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 17.

l ter) i requisiti minimi autorizzativi di natura strutturale, tecnologica ed organizzativa; (96)

Lettera inserita con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 17.

l quater) i requisiti minimi generali e specifici per cicli di cure termali; (96)

Lettera inserita con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 17.

l quinquies) le modalità per il trattamento dell'acqua termale nell'ambito delle piscine termali; (96)

Lettera inserita con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 17.

l sexies) le modalità di programmazione, esecuzione e monitoraggio delle attività di controllo ufficiale presso gli stabilimenti termali, ivi comprese le modalità e frequenze per il prelievo dei campioni delle acque termali e per le verifiche di adeguatezza delle procedure di autocontrollo; (96)

Lettera inserita con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 17.

l septies) i requisiti, le modalità e le procedure per il rilascio dell'accreditamento istituzionale; (96)

Lettera inserita con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 17.

l octies) le informazioni che gli stabilimenti termali sono tenuti obbligatoriamente a comunicare e ad aggiornare al competente ufficio della Giunta regionale, ai fini della trasmissione telematica dei dati di spesa sanitaria nell’ambito del sistema tessera sanitaria, in attuazione del Sito esternodecreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata) e dell’Sito esternoarticolo 1, comma 949, della legge 29 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016). (96)

Lettera inserita con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 17.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla Sito esternolegge 3 aprile 1961, n. 283 (Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli Enti locali).
Art. 50
- Decorrenza degli effetti. Abrogazioni
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a far data dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all' articolo 49 .
2. Sono abrogate o restano abrogate, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento regionale:
a) la legge regionale 9 novembre 1994, n. 86 (Norme per la disciplina della ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali);
b) l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), modificata dalla legge regionale 19 novembre 2001, n. 58 .
Art. 51
- Norma finanziaria
1. Alle minori entrate per il bilancio regionale connesse ai canoni relativi ai permessi di ricerca e concessioni minerarie di acque minerali e termali si fa fronte, a partire dal 2005, con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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Parola sostituita con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 1.

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Parole sostituite con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 2.

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Lettera abrogata con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 3.

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Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 4.

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Comma prima inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 4. Poi comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 91.

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Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 9.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

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Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

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Comma soppresso con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

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Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

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Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 13.

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Parole inserite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 14 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 16.

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Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 16 .

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 18.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 19.

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Lettera soppressa con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 19.

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Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 20.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 21.

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Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 25.

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Articolo prima sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 26, poi sostituito con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 74, poi sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 59.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 27.

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Articolo abrogato con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 28.

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Articolo abrogato con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 30.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 31.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 31.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

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Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

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Lettera così sostituita con con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

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Comma soppresso con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

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Parole prima sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33, ed ora così sostituite con l.r. 21 marzo 2011 , n. 10 , art. 34.

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Parole soppresse con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Parole inserite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 34.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 73.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 75.

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Comma abrogato con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 76.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 77.

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Lettera abrogata con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 78.

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Lettera così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 78.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 90.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 90.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 92.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 92.

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Parole inserite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 93.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 94.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 94.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 95.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 96.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 97.

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Articolo inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 60.

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Lettera inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 61.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 (Sostituzione dell'articolo 41 della l.r. 38/2004 ) della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 .

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Lettera aggiunta con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 1.

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Capo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 16.

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Lettera inserita con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 17.

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Lettera così sostituita con l.r. 16 maggio 2017, n. 22 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 4 febbraio 20 20 , n. 6 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 4 .

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Periodo così sostituito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 10 .

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