Legge regionale 27 luglio 2004, n. 38
Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali.
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 4 agosto 2004
Art. 6
- Funzioni regionali
1. La Regione, fatte salve le funzioni di programmazione previste dall'articolo 7, provvede inoltre specificamente:
a) alla tenuta degli elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni;
b) a fornire la necessaria assistenza tecnica ai comuni per l’esercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge, in particolare per l’esercizio delle funzioni istruttorie nei procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione; (6) Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 2.
c) al monitoraggio dello sfruttamento dei giacimenti, finalizzato alla salvaguardia del patrimonio indisponibile costituito, ai sensi dell'
articolo 2 , dalle acque minerali, di sorgente e termali, ed al conseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Ai fini di cui al presente articolo, i comuni sono tenuti a trasmettere alla competente struttura regionale i dati e gli elementi specificati nel regolamento di cui all'
articolo 49 .
3. La Giunta regionale emana, con apposita deliberazione, i provvedimenti ritenuti opportuni a fini di tutela del patrimonio di cui al comma 1, lettera c), ivi comprese eventuali limitazioni, sentite le rappresentanze degli enti locali e delle parti sociali interessate, alle attività di ricerca, coltivazione ed utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, relativamente ad ambiti territoriali delimitati.
3 bis. Il giacimento oggetto della concessione è cancellato dal patrimonio indisponibile della Regione qualora il comune, d’ufficio o su istanza dei titolari della concessione o dei proprietari dei terreni sui quali insiste la concessione stessa, accerti la mancanza del requisito relativo al mantenimento delle caratteristiche di cui all’articolo 3. (7) Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 2.