1. I comuni svolgono altresì le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali, di sorgente, e termali, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo. Sono fatte salve le funzioni di vigilanza in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori, attribuite alle aziende USL competenti per territorio ai sensi del d.p.r. 128/1959, dal d.lgs. 624/1996 e dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)(112)
2. Ferme restando le funzioni spettanti agli ufficiali di polizia giudiziaria, i comuni, nell'ambito delle funzioni ad essi attribuite ai sensi del comma 1, provvedono altresì all'accertamento degli adempimenti posti dalla presente legge, e delle relative infrazioni alle stesse, con i poteri e per gli effetti previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dalla legge 12 giugno 2003, n. 134 .