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Legge regionale 12 luglio 2004, n. 37

Bilancio di previsione per l'anno 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006. Seconda variazione.(1)

Per le tabelle e gli allegati alla presente legge, vedi B.U. 21 luglio 2004, n. 26.

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 21 luglio 2004

Art. 1
Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2004
1. Agli stati di previsione della competenza e della cassa, delle entrate e delle spese, del bilancio di previsione 2004 sono apportate le variazioni indicate negli allegati A e B (1)

Per le tabelle e gli allegati alla presente legge, vedi B.U. 21 luglio 2004, n. 26.

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2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 il bilancio di previsione 2004 è modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:
Art. 2
Autorizzazioni di spesa per l`anno 2004
1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge, per competenza e per cassa, nell`importo indicato all`allegato B (1)

Per le tabelle e gli allegati alla presente legge, vedi B.U. 21 luglio 2004, n. 26.

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Art. 3
Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2004-2006
1. Agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2004-2006 sono apportate le variazioni indicate negli allegati C e D (1)

Per le tabelle e gli allegati alla presente legge, vedi B.U. 21 luglio 2004, n. 26.

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2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 il bilancio pluriennale a legislazione vigente e` modificato nella misura complessivamente indicata nelle seguenti risultanze:
Art. 4
Variazioni di bilancio
1. L`allegato A.10 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 59 (Bilancio di previsione per l`esercizio 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006), contenente le unita` previsionali di base (UPB) fra le quali la Giunta regionale e` autorizzata ad apportare variazioni compensative ai sensi dell`articolo 23, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), e` integrato dall`allegato E (1)

Per le tabelle e gli allegati alla presente legge, vedi B.U. 21 luglio 2004, n. 26.

della presente legge.
Art. 5
Allegato di bilancio. Indebitamento
1. Le operazioni di indebitamento già autorizzate dalla l.r. 59/2003 ed indicate nell`allegato A.4 al bilancio di previsione 2004, sono modificate secondo le risultanze dell`allegato F (1)

Per le tabelle e gli allegati alla presente legge, vedi B.U. 21 luglio 2004, n. 26.

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Art. 6
Farmacie disagiate
1. La Regione Toscana, al fine di garantire la capillarità dell`assistenza farmaceutica sull`intero territorio, interviene finanziariamente in favore delle farmacie disagiate con un contributo annuale.
2. Il contributo e` concesso, fino ad esaurimento della somma stanziata nell`annualita`, in favore delle farmacie che hanno realizzato nell`anno di riferimento un volume d`affari non superiore a euro 300.000,00, indipendentemente dal comune o centro abitato in cui sono situate. Tale importo è periodicamente aggiornato sulla base degli indici dell`Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
3. L'ammontare del contributo è determinato in relazione al periodo, all'orario di effettiva apertura dell'esercizio nell'anno di riferimento, ed all’ubicazione in un contesto particolarmente disagiato, tenuto conto dei seguenti elementi:(4)

Alinea così sostituito con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 52.

a) effettuazione di turni in orario notturno e festivo;
b) fruizione di periodo di ferie;
b bis) farmacia unica operante in zona insulare. (5)

Lettera aggiunta con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 52.

4. Per le farmacie che hanno iniziato l`attivita` nel corso dell`anno di riferimento del contributo, il parametro di cui al comma 2 e l`ammontare del contributo sono calcolati su base mensile.
5. La Giunta regionale definisce annualmente con apposita deliberazione le modalita` e i termini di presentazione delle richieste di contributo, nonche` l`importo massimo erogabile, tenuto conto delle risorse disponibili in bilancio.
6. Il contributo previsto dal presente articolo non puo` in ogni caso superare, per ogni singolo beneficiario, la misura del de minimis definito dall`Unione europea.
7. Per le ` di cui al comma 1 sono stanziati euro 250.000,00 nell`ambito della UPB 265 "Servizi territoriali - spese correnti" del bilancio di previsione 2004.
Art. 7
Fondo di rotazione per il sostegno delle attivita` di progettazione delle comunita` montane (2)

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68, art. 116.

Abrogato.
ALLEGATO
(Si omette la pubblicazione delle tabelle di bilancio)

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Per le tabelle e gli allegati alla presente legge, vedi B.U. 21 luglio 2004, n. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituito con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 52 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.