Legge regionale 30 giugno 2004, n. 31
Disposizioni attuative dell'
articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) in materia di contenzioso concernente l'invalidità civile e modifiche all' articolo 14 della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ).


Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 9 luglio 2004
Art. 3
- Compiti delle aziende USL
1. Le aziende USL assicurano, nell'ambito della propria articolazione organizzativa, il supporto conoscitivo necessario alla difesa di cui all'articolo 1, il raccordo con le commissioni mediche di verifica e lo svolgimento di tutti gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione del contenzioso.
2. Le aziende USL provvedono altresì, nel termine di cui al comma 3, al pagamento, in caso di soccombenza, delle spese legali e del consulente tecnico d'ufficio liquidate con provvedimento del giudice, e ne danno comunicazione alla Regione.
3. Il pagamento delle spese deve avvenire nel termine previsto dall'
articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito con modificazioni dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30 (Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 , recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), come modificato dall'
articolo 147, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2001").




4. Le aziende USL inviano alla Giunta regionale, entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione che dà atto del numero delle controversie iniziate, di quelle concluse nell'anno precedente e, per quest'ultime, dell'esito delle stesse, conseguentemente la Giunta regionale relaziona alla commissione consiliare competente ed al Consiglio regionale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.