Legge regionale 30 giugno 2004, n. 31
Disposizioni attuative dell'
articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) in materia di contenzioso concernente l'invalidità civile e modifiche all' articolo 14 della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ).


Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 9 luglio 2004
Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge disciplina le modalità di difesa in giudizio della Regione ai sensi dell'
articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2004"), nei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile di cui all'
articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del ca po I della
legge 15 marzo 1997, n. 59 ), nei quali la Regione sia legittimata passivamente.



Note del Redattore:
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