Legge regionale 31 maggio 2004, n. 29
Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 7 giugno 2004
Art. 3
- Modalità di conservazione
1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
a) tumulata;
b) inumata qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano;
c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990 ;
d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 2.
Note del Redattore:
Articolo inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 20 novembre 2024, n. 52, art. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.