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Legge regionale 31 maggio 2004, n. 29

Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 7 giugno 2004

Art. 1
- Oggetto e finalità
1. La presente legge disciplina l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla Sito esternolegge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
2. La presente legge, per i suddetti aspetti connessi al decesso, ha il fine di salvaguardare la dignità di ogni persona, la sua libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto ad una corretta e adeguata informazione.
2. bis. La presente legge disciplina le modalità per la tumulazione delle ceneri degli animali di affezione all’interno dei loculi di sepoltura dei rispettivi proprietari. (11)

Comma aggiunto con l.r. 30 luglio 2025, n. 40, art. 1.


Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 20 novembre 2024, n. 52 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.