Legge regionale 31 maggio 2004, n. 28
Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing.
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima del 7 giugno 2004
Art. 8
- Esercizio delle attività
1. All’attività di estetica e di tatuaggio e piercing esercitata in forma di impresa artigiana si applica la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e di semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane).(22)
2. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetica e tatuaggio e piercing devono essere in possesso della qualifica professionale di cui all' articolo 10.
3. Nelle imprese diverse da quelle artigiane, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetica e di tatuaggio e piercing, devono essere comunque in possesso della qualifica professionale di cui all' articolo 10.
5. Gli esercizi commerciali possono esercitare l'attività di estetica nel rispetto del regolamento comunale di cui all'articolo 6, e a condizione che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso della qualifica professionale prevista all'articolo 10.(22)
6. L'attività di estetica può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere in forma di imprese, esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dall’articolo 7, commi 1 e 2, della l.r. 53/2008 (24). In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività. L'attività di estetica è svolta nel rispetto del regolamento comunale di cui all' articolo 6 .
7. L'attività di estetica può essere svolta presso il domicilio dell'esercente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 6. Coloro che esercitano l´attività di estetica, o i loro dipendenti appositamente incaricati, in possesso della qualifica professionale di estetista, possono fornire, presso il domicilio del committente, determinate prestazioni individuate dal regolamento regionale di cui all´articolo 5.(22)
7 bis. Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetista e di tatuaggio e piercing deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale di cui all’articolo 10. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività. (12)
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 21 , e poi così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 4.
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 e con l.r. 7 dicembre 2007, n. 63 , e poi così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 9.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.