Legge regionale 31 maggio 2004, n. 28
Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing.
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima del 7 giugno 2004
Art. 3
- Attrezzature e modalità di svolgimento delle attività di estetica
1. Le attività di estetica, che hanno le finalità di cui all' articolo 1 , comma 1, sono svolte da coloro che hanno conseguito la qualifica professionale di estetista, ai sensi dell' articolo 10 , mediante tecniche manuali, con l'utilizzo di attrezzature di cui al comma 2, nonché con l'applicazione dei prodotti cosmetici così come definiti dalla
legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita di cosmetici). (15)

2. Le attrezzature utilizzabili per le attività di estetica, nonché le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d’uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, sono disciplinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110 (Regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetica). (16)
2 bis. Le attrezzature utilizzabili per le attività di tatuaggio e piercing sono indicate dal regolamento regionale di cui all’articolo 5. (17)
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 21 , e poi così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 4.
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 e con l.r. 7 dicembre 2007, n. 63 , e poi così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 9.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.