Legge regionale 31 maggio 2004, n. 28
Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing.
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima del 7 giugno 2004
Art. 14
- Abrogazioni
1. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, sono abrogate:
a) legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 (Disciplina dell'attività di estetista);
b) legge regionale 23 marzo 2001, n. 14 (Legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 "Disciplina dell'attività di estetista" Modifiche. Riesame).
2. Dalla stessa data cessa di avere applicazione nel territorio della Regione Toscana la
legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina delle attività di estetista).

Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 21 , e poi così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 4.
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 e con l.r. 7 dicembre 2007, n. 63 , e poi così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 9.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.