Legge regionale 31 maggio 2004, n. 28
Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing.
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima del 7 giugno 2004
Art. 13
- Norme transitorie e finali
1. Le qualifiche di estetista conseguite ai sensi della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 (Disciplina dell'attività di estetista) come modificata dalla legge regionale 23 marzo 2001, n. 14 (Legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 "Disciplina dell'attività di estetista" Modifiche. Riesame.), hanno validità per l'esercizio di tutte le attività di estetica ad eccezione delle attività di tatuaggio e piercing.
2. I percorsi formativi iniziati ma non conclusi all'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 5 continuano a svolgersi con le procedure previste dalla l.r. 74/1994 fino alla loro conclusione.
3. Ferma restando l'immediata applicazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2 e 4, comma 2, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano attività di tatuaggio e piercing, sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale, per le parti attuative di quanto disposto all'articolo 5, comma 3, entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento regionale.
4. Per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 5, coloro che, alla stessa data, esercitano attività di tatuaggio ed attività di piercing senza una specifica qualificazione professionale, possono continuare dette attività trasmettendo, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento regionale, il certificato d'iscrizione al percorso formativo d'interesse al comune competente a ricevere la dichiarazione di inizio attività, (11) cui dovrà seguire, nei quattro anni successivi l'attestazione dell'avvenuta acquisizione della qualifica. A seguito della mancata trasmissione nei termini, previa diffida a provvedere, il comune dispone la cessazione dell'attività.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 21 , e poi così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 4.
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 e con l.r. 7 dicembre 2007, n. 63 , e poi così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 9.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.