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Legge regionale 22 settembre 2003, n. 49

Norme in materia di tasse automobilistiche regionali.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, dell' 1 ottobre 2003

Capo I
FUNZIONI AMMINISTRATIVE E PROCEDURE GESTIONALI
Art. 1
Regolamento di disciplina dei procedimenti di gestione delle tasse automobilistiche(3)

Articolo così sostituito con l.r. 15 novembre 2004, n. 62 , art. 1.

(6)

Regolamento regionale 3 gennaio 2005, n. 10/R.

1. Al fine di semplificare e razionalizzare le attività di gestione delle tasse automobilistiche, con regolamento regionale sono disciplinati i seguenti procedimenti:
a) la riscossione da parte di intermediari abilitati;
b) la concessione delle esenzioni e delle sospensioni dal pagamento;
c) i rimborsi;
d) il controllo del corretto assolvimento dell'obbligazione tributaria;
e) l'invio ai contribuenti di comunicazioni informative e avvisi bonari finalizzati alla regolarizzazione in fase precontenziosa;
f) l'esercizio del potere di autotutela da parte del dirigente competente in materia di tributi e la produzione di memorie difensive avverso l'atto di accertamento ed irrogazione delle sanzioni e avverso la cartella esattoriale;
g) le rateizzazioni dei pagamenti.
Art. 1 bis
Abrogato.
Art. 2
1. Per le finalità di cui all’articolo 51, commi 1 e 2 bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2019, n. 157, la Regione può svolgere le attività di gestione, controllo ed aggiornamento dell’archivio regionale della tassa automobilistica in cooperazione con il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico (PRA), previa sottoscrizione di apposito disciplinare. L’archivio regionale della tassa automobilistica provvede a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati in esso acquisiti nel sistema informativo di cui al sopracitato articolo 51, comma 2 bis, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali).
2. L’accordo di cui al comma 1 è regolato da apposito disciplinare adottato dalla Giunta Regionale, nell’ambito degli accordi tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). Il disciplinare può riguardare:
a) la gestione dei procedimenti di cui all'articolo 1, lettere b), d) ed e), ivi compresa la emanazione dei provvedimenti connessi;
b) la gestione dell'archivio regionale e l’integrazione con il sistema informativo del pubblico registro di cui all’articolo 51, comma 2 bis, del d.l. 124/2019 convertito dalla l. 157/2019;
c) l'attività istruttoria relativa ad istanze, richieste ed altre comunicazioni dei contribuenti;
d) l'assistenza ai contribuenti;
e) l'attività di riscossione, compresa l’integrazione con il sistema di pagamenti elettronici PagoPA di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);
f) la gestione di procedure complesse di pagamento, in cui siano necessari interventi di analisi e verifica di documenti ai fini della determinazione della tassa;
g) il riscontro contabile dei dati dei versamenti ricevuti dagli agenti della riscossione.
Capo II
DISCIPLINA DELLE ESENZIONI E SOSPENSIONI (8)

Parole inserite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 29.

DALL'OBBLIGO TRIBUTARIO
Art. 3
Tipologie dei veicoli esenti
1. Sono esentati dal pagamento della tasse automobilistiche regionali:
a) i veicoli di cui al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), articolo 17, lettere a), b), c), g), h), articolo 18 e articolo 20;
b) i veicoli di proprietà dell'Amministrazione regionale o i veicoli dei quali la stessa sia utilizzatrice a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente (39)

Parole inserite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 35.

ai sensi dell’articolo 7, commi 2, 2bis e 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia); (26)

Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 2.

c) i veicoli di proprietà di persone disabili, di cui all'articolo 5, ovvero i veicoli dei quali gli stessi siano utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente (38)

Parole inserite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 35.

ai sensi ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 2bis e 3, della l. 99/2009; (27)

Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 2.

d) i veicoli delle organizzazioni di volontariato, di cui all' articolo 6 ;
e) i veicoli per trasporto specifico, di cui all' articolo 7 ;
f) i veicoli antincendio, di cui all' articolo 8 ;
f bis) i veicoli adibiti al trasporto dei minori trapiantati, di cui all’articolo 8 quinquies. (45)

Lettera aggiunta con l.r. 7 novembre 2022, n. 37, art. 4.

Art. 4
Disposizioni comuni
1. Nei casi di cui all'articolo 3, lettere c), d), (31)

Parola inserita con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 2.

e), f), f bis) (46)

Parole così sostituite con l.r. 7 novembre 2022, n. 37, art. 5.

, l'esenzione è riconosciuta dietro presentazione di istanza alla Regione. L'istanza di esenzione è presentata entro centottanta (32)

Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 2.

giorni dalla scadenza del termine ordinario per il versamento della relativa tassa automobilistica. Il soggetto interessato allega all’istanza la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per il riconoscimento del beneficio fiscale richiesto. La presentazione dell'istanza comporta la sospensione dell'obbligo tributario. (15)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 5.

2. L'esenzione decorre dal periodo tributario in corso all'atto di presentazione della relativa istanza. (9)

Parole prima aggiunte con l.r. 14 luglio 2012, n. 35, art. 30, ed ora soppresse con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 5.

2 bis. Nel caso in cui un soggetto residente in Toscana risulti beneficiario di un’esenzione in favore di persone disabili o minori trapiantati (47)

Parole aggiunte con l.r. 7 novembre 2022, n. 37, art. 5.

rilasciata da altra regione, può presentare l’istanza di cui all’articolo 4, comma 1, entro un anno dal trasferimento di residenza in Toscana. (33)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 2.

3. I beneficiari dell'esenzione individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, e dell'articolo 8 quinquies (47)

Parole aggiunte con l.r. 7 novembre 2022, n. 37, art. 5.

comunicano alla Regione ogni variazione di natura, soggettiva od oggettiva, intervenuta nei requisiti che hanno determinato il diritto all'esenzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata. In caso di decesso del beneficiario, la relativa comunicazione è inoltrata dagli eredi entro il termine perentorio di novanta giorni. (16)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 5.

4. L' omessa comunicazione inerente variazioni di natura, soggettiva od oggettiva, che determinano la perdita dei requisiti per il diritto all’esenzione comporta, oltre al pagamento del tributo e degli interessi, se dovuti, e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo pari all'importo della tassa dovuta ed un massimo pari a quattro volte la tassa stessa. Si intende omessa la comunicazione inoltrata anche successivamente ad attività amministrativa di accertamento, della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza. (17)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 5.

4 bis. La comunicazione oltre i termini di cui al comma 3, inerente variazioni di natura soggettiva o oggettiva che determinano la perdita dei requisiti per il diritto all’esenzione comporta, oltre al pagamento del tributo e degli interessi, se dovuti, e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo pari alla metà della tassa dovuta ed un massimo pari a due volte la tassa stessa. (18)

Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 5.

4 ter. La sanzione di cui al comma 4, si applica anche nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, prodotte a corredo dell'istanza di esenzione, non trovino puntuale riscontro negli accertamenti effettuati dall'ente impositore. (19)

Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 5.

5. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.
Art. 5
1. Il pagamento delle tasse automobilistiche regionali non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) tabella A, parte II, n. 31, da parte dei soggetti individuati ai sensi della medesima tabella A, parte II, n. 31 e da parte dei soggetti individuati ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2001”), articolo 30, comma 7, come di seguito dettagliati:
a) soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilità motoria. (34)

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 3.

Gli adattamenti al veicolo, sia quelli per la guida, sia quelli per il trasporto di soggetti disabili, devono risultare dalla carta di circolazione. Gli adattamenti per la guida sono prescritti in sede di visita da parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e annotati sulla patente speciale di guida. Vengono equiparati a veicoli adattati alla guida anche quelli dotati di sola frizione automatica o cambio automatico, purché prescritti dalle citate commissioni mediche;
b) soggetti portatori di handicap in situazione di gravità, come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o invalidi gravi, affetti da una patologia o da pluriamputazioni che comportano la grave limitazione della capacità di deambulazione;
c) soggetti affetti da cecità assoluta o parziale e soggetti ipovedenti gravi, come individuati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici);
d) soggetti sordi come definiti articolo 1, comma 2, dalla legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti);
e) soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
2. Gli accertamenti sanitari relativi alle disabilità di cui al comma 1, sono effettuati dalle competenti commissioni mediche pubbliche.
3. L'esenzione spetta limitatamente ad un solo veicolo di proprietà del disabile oppure della persona di cui il disabile risulti fiscalmente a carico. L’esenzione spetta a condizione che il veicolo sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile. L'esenzione decade automaticamente, senza necessità di specifica revoca, qualora venga meno in capo al beneficiario il possesso dei requisiti di cui alla presente legge.
4. In deroga alla disposizione di cui al primo capoverso del comma 3, nel solo caso di demolizione o di trasferimento di proprietà di veicolo usato già in esenzione per acquisto di veicolo nuovo anch’esso utilizzato per la guida od il trasporto di soggetti di cui al comma 1, qualora vi sia sovrapposizione temporale nella proprietà di entrambi i veicoli, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è riconosciuta sul veicolo nuovo già a decorrere dalla prima periodicità tributaria, a condizione che la demolizione o il trasferimento di proprietà del veicolo usato siano effettuate entro trenta giorni dalla data di prima immatricolazione del veicolo nuovo.
5. Il riconoscimento dell’esenzione sul veicolo nuovo trova applicazione anche nel caso di demolizione o trasferimento di proprietà di veicolo usato adattato per acquisto di veicolo nuovo anch’esso adattato per la guida o il trasporto di soggetti disabili, a condizione che il collaudo degli adattamenti risulti effettuato entro novanta (35)

Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 3.

giorni dalla data di prima immatricolazione del veicolo nuovo e che la demolizione o il trasferimento di proprietà del veicolo usato siano effettuate nel medesimo termine.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 trovano applicazione, alle medesime condizioni, anche nel caso di demolizione o di trasferimento di proprietà di veicolo usato già in esenzione per acquisto di altro veicolo usato anch’esso utilizzato per la guida o il trasporto di soggetti di cui al comma 1.
7. Il beneficiario dell’esenzione può chiedere il trasferimento dell’esenzione medesima su altro veicolo di sua proprietà, con l’osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 3. Il trasferimento è ammissibile soltanto qualora il veicolo già in esenzione sia oggetto di:
a) cessazione della circolazione;
b) trasferimento della proprietà;
c) perdita di possesso per furto.
7 bis. L'istanza di trasferimento è presentata entro centottanta giorni da uno degli eventi di cui al comma 7, lettere a), b), c). (36)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 3.

8. Il diritto all'esenzione spetta quando la situazione di disabilità è riconosciuta in modo permanente, senza previsione di revisione, salvo quanto previsto al comma 9.
9. Qualora gli accertamenti medico-sanitari siano riferibili a soggetti minorenni il diritto all'esenzione spetta fino alla data stabilita per la revisione e, comunque, non oltre la data di compimento della maggiore età e, in tal caso, viene concessa un'esenzione temporanea avente valenza fino alla data di prevista revisione.
10. L’esenzione temporanea può essere prorogata, senza soluzione di continuità e comunque con effetti non oltre la data di compimento della maggiore età, qualora, dopo la scadenza del termine di cui al comma 9, il soggetto interessato produca documentazione attestante la permanenza dei requisiti medico-sanitari alla scadenza del termine suddetto.
Art. 6
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli adibiti ad ambulanze di trasporto o automediche (48)

Parole inserite con l.r. 7 novembre 2022, n. 37, art. 6.

, al trasporto di organi e sangue, al servizio di protezione civile, e al trasporto di persone in determinate condizioni, di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) o da esse utilizzati a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente (40)

Parole inserite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 36.

ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 2 bis e 3, della l. 99/2009.
Art. 7
Esenzione dei veicoli per trasporto specifico
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nell'anagrafe delle ONLUS o da esse utilizzati a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente (41)

Parole inserite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 37.

ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 2bis e 3, della l. 99/2009, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali adibiti ad ambulanze di trasporto, al servizio di protezione civile, al trasporto specifico di persone in determinate condizioni, al trasporto di organi e sangue. (28)

Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 4.

Art. 8
Esenzione dei veicoli destinati al servizio antincendio (22)

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 8.

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli esclusivamente destinati al servizio di estinzione degli incendi, individuati dai piani operativi annuali provinciali dell’attività antincendi boschivi (AIB) di cui all'articolo 74, comma 6, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) utilizzati a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente (43)

Parole inserite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 38.

ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 2bis e 3, della l. 99/2009 (29)

Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 5.

, o (44)

Parola inserita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 38.

di proprietà:
a) dei comuni, delle unioni di comuni, delle province, degli enti parco regionali e nazionali;
b) delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla l.r. 28/1993;
c) delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte nell'anagrafe delle ONLUS.
Art. 8 bis
1. L'intestatario del veicolo non è tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale nelle seguenti ipotesi:
a) perdita di possesso del veicolo per furto regolarmente denunciato;
b) demolizione del veicolo certificata ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);
c) cessazione dalla circolazione del veicolo per esportazione all’estero, purché la relativa formalità sia oggetto di regolare registrazione presso il PRA, anche per il tramite delle competenti autorità italiane aventi sede nello stato in cui il veicolo viene definitivamente esportato.
2. Gli effetti della disposizione di cui al comma 1 decorrono dalla periodicità tributaria in essere al momento dell’evento, a condizione che l’evento medesimo sia avvenuto entro il termine ordinario per il pagamento del tributo.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), se la tassa automobilistica è già stata corrisposta è ammesso rimborso.
Art. 8 ter
1. A far data dal 1° gennaio 2004 le tasse automobilistiche regionali dovute in relazione alla massa rimorchiabile non si applicano agli autoveicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva fino a sei tonnellate.
Art. 8 quater
1. Costituisce titolo per la sospensione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale la cessione di mezzi di trasporto effettuata, a favore dei contribuenti che ne fanno professionalmente commercio, esclusivamente (23)

Parola inserita con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81, art. 9.

con le modalità indicate dall'articolo 36, comma 10, del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
2. L'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche regionali è sospeso a decorrere dalla periodicità tributaria immediatamente successiva a quella in essere al momento della cessione e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita.
2 bis. A partire dal 1° gennaio 2023, per effetto dell’avvenuta trascrizione della cessione di cui al comma 1 entro i termini di cui all’articolo 5, comma 44, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, risultano adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi 44 e 45 del medesimo articolo 5. (49)

Comma inserito con l.r. 7 novembre 2022, n. 37, art. 7.

2 ter. A far data dal 1° gennaio 2023 non si applica il pagamento del diritto fisso di cui all’articolo 5, comma 47, del d.l. 953/1982 convertito dalla l. 53/1983. (49)

Comma inserito con l.r. 7 novembre 2022, n. 37, art. 7.

4. La trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell’obbligo tributario. (30)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 47 del 7 febbraio 2017, si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 quater, comma 4, della presente legge.

Art. 8 quinquies
Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale dei veicoli adibiti al trasporto di minori trapiantati (50)

Articolo inserito con l.r. 7 novembre 2022, n. 37, art. 8.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore dei minori che abbiano ricevuto un trapianto di organi, di tessuti o di cellule staminali emopoietiche adibiti al trasporto di detti minori.
2. L’esenzione di cui al comma 1 spetta a condizione che:
a) il minore che abbia ricevuto un trapianto di organi, di tessuti o di cellule staminali emopoietiche risulti fiscalmente a carico del proprietario del veicolo;
b) il veicolo sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del soggetto trapiantato;
c) la cilindrata degli autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e f), del d.lgs. 285/1992, non ecceda i 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, i 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e che la potenza non sia superiore a 150 KW se con motore elettrico.
3. Per ogni minore, l’esenzione è limitata ad un unico veicolo di proprietà dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore. L’esenzione decade automaticamente, senza necessità di specifica revoca, qualora venga meno, in capo ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale o al tutore, il possesso dei requisiti di cui alla presente legge.
4. In deroga alla disposizione di cui al comma 3, nel solo caso di demolizione o di trasferimento di proprietà di veicolo usato già in esenzione per acquisto di veicolo nuovo anch’esso utilizzato per il trasporto di soggetti di cui al comma 1, qualora vi sia sovrapposizione temporale nella proprietà di entrambi i veicoli, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è riconosciuta sul veicolo nuovo già a decorrere dalla prima periodicità tributaria, a condizione che la demolizione o il trasferimento di proprietà del veicolo usato siano effettuati entro trenta giorni dalla data di prima immatricolazione del veicolo nuovo.
5. L’esenzione permane sino al compimento del diciottesimo anno di età del minore trapiantato e cessa a seguito di radiazione, vendita o altro atto dal quale risulti l’effettiva perdita della proprietà dell’autoveicolo ovvero dalla perdita da parte dei soggetti interessati dei requisiti previsti al comma 1.
6. Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione, alle medesime condizioni, anche nel caso di demolizione o di trasferimento di proprietà di veicolo usato già in esenzione per acquisto di altro veicolo usato anch’esso utilizzato per il trasporto di soggetti di cui al comma 1.
7. Il beneficiario dell’esenzione può chiedere il trasferimento dell’esenzione medesima su altro veicolo di sua proprietà, con l’osservanza degli adempimenti di cui all’articolo 4, comma 3. Il trasferimento è ammissibile soltanto qualora il veicolo già in esenzione sia oggetto di:
a) cessazione della circolazione;
b) trasferimento della proprietà;
c) perdita di possesso per furto.
8. L’istanza di trasferimento di cui al comma 7 è presentata entro centottanta giorni da uno degli eventi di cui al medesimo comma 7, lettere a), b), c). L’esenzione permane sino al compimento del diciottesimo anno di età.
Art. 9
Norma di copertura finanziaria
1. Alle minori entrate derivanti dal presente provvedimento, stimate per l'anno 2003 nell'importo di euro 150.000,00, si fa fronte con la seguente variazione al bilancio di previsione 2003:
Entrate in diminuzione:
- UPB. n. 111 "Imposte e tasse", per euro 150.000,00;
- Uscite in diminuzione:
- UPB. n. 731 "Sistema di gestione delle entrate tributarie ed extratributarie - Spese correnti", per euro 150.000,00.
2. Per gli anni successivi, all'onere per le minori entrate stimate in 500.000,00 euro annui, si fa fronte con legge di bilancio.
2 bis. Le minori entrate di cui al comma 2 bis dell’articolo 8 quater e dell’articolo 8 quinquies sono stimate in euro 245.000,00 per l’anno 2023 ed euro 203.000,00 per ciascuno degli anni successivi; ad esse si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dalle modifiche apportate agli articoli 1 e 1 bis della l.r. 52/2006 con la legge regionale 7 novembre 2022, n. 37 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali. Modifiche alla l.r. 52/2006 e alla l.r. 49/2003), come quantificate ai sensi dell'articolo 1 quater, comma 1 sexies, della medesima l.r. 52/2006. (51)

Comma aggiunto con l.r. 7 novembre 2022, n. 37, art. 9.

Art. 10
Relazione annuale
La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della legge nella quale sono evidenziati:
a) l'attività svolta dalla Giunta regionale per sensibilizzare i potenziali beneficiari;
b) l'ammontare delle tasse automobilistiche effettivamente riscosse in rapporto alle previsioni di bilancio;
c) il numero degli autoveicoli esentati di cui all' articolo 3 , comma 1, suddivisi per tipologia;
d) il numero dei beneficiari di cui agli articoli 5 , 6 , 7 , 8 , 8 quinquies (52)

Parole così sostituite con l.r. 7 novembre 2022, n. 37, art. 10.

e l'ammontare delle esenzioni concesse;
e) il numero e l'ammontare delle sanzioni irrogate previste dall' articolo 4 , comma 4.
Art. 10 bis
1. Le istruttorie relative ad istanze di esenzione presentate entro la data del 31 dicembre 2015, e non ancora definite alla medesima data, sono soggette a definizione in base alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8 come modificati dalla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016).
2. Le esenzioni già riconosciute alla data del 31 dicembre 2015, in base a requisiti non conformi al disposto di cui agli articoli 4, 5, 6 e 8, come modificati dalla l.r. 81/2015, cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 15 novembre 2004, n. 62 , art. 1.

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 28, ed ora abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 4.

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Parole inserite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 29.

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Parole prima aggiunte con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 30, ed ora soppresse con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 33.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 6.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 7, ed ora così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 8.

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Parola inserita con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 9.

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Articolo aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 10.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 4.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 5.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 47 del 7 febbraio 2017 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 quater, comma 4, della presente legge.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 3 .

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 3 .

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Articolo così sostituto con l.r. 4 agosto 2020,n. 75, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 novembre 2022, n. 37, art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 novembre 2022, n. 37, art. 10 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.