Legge regionale 22 settembre 2003, n. 49
Norme in materia di tasse automobilistiche regionali.
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, dell' 1 ottobre 2003
Art. 4
Disposizioni comuni
1. Nei casi di cui all'articolo 3, lettere c), d), (31) e), f), f bis) (46), l'esenzione è riconosciuta dietro presentazione di istanza alla Regione. L'istanza di esenzione è presentata entro centottanta (32) giorni dalla scadenza del termine ordinario per il versamento della relativa tassa automobilistica. Il soggetto interessato allega all’istanza la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per il riconoscimento del beneficio fiscale richiesto. La presentazione dell'istanza comporta la sospensione dell'obbligo tributario. (15)
2. L’esenzione decorre dal periodo tributario in corso all’atto di presentazione della relativa istanza. I requisiti per il riconoscimento del beneficio fiscale devono essere posseduti al primo giorno di decorrenza del periodo tributario in corso all’atto di presentazione della relativa istanza. (53)
2 bis. Nel caso in cui un soggetto residente in Toscana risulti beneficiario di un’esenzione in favore di persone disabili o minori trapiantati (47) rilasciata da altra regione, può presentare l’istanza di cui all’articolo 4, comma 1, entro un anno dal trasferimento di residenza in Toscana. (33)
3. I beneficiari dell'esenzione individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, e dell'articolo 8 quinquies (47) comunicano alla Regione ogni variazione di natura, soggettiva od oggettiva, intervenuta nei requisiti che hanno determinato il diritto all'esenzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata. In caso di decesso del beneficiario, la relativa comunicazione è inoltrata dagli eredi entro il termine perentorio di novanta giorni. (16)
4. L' omessa comunicazione inerente variazioni di natura, soggettiva od oggettiva, che determinano la perdita dei requisiti per il diritto all’esenzione comporta, oltre al pagamento del tributo e degli interessi, se dovuti, e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo pari all'importo della tassa dovuta ed un massimo pari a quattro volte la tassa stessa. Si intende omessa la comunicazione inoltrata anche successivamente ad attività amministrativa di accertamento, della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza. (17)
4 bis. La comunicazione oltre i termini di cui al comma 3, inerente variazioni di natura soggettiva o oggettiva che determinano la perdita dei requisiti per il diritto all’esenzione comporta, oltre al pagamento del tributo e degli interessi, se dovuti, e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo pari alla metà della tassa dovuta ed un massimo pari a due volte la tassa stessa. (18)
4 ter. La sanzione di cui al comma 4, si applica anche nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, prodotte a corredo dell'istanza di esenzione, non trovino puntuale riscontro negli accertamenti effettuati dall'ente impositore. (19)
5. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.
Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 32.
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 28, ed ora abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 4.
Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 7, ed ora così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 3.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 47 del 7 febbraio 2017 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 quater, comma 4, della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.