Legge regionale 22 settembre 2003, n. 49
Norme in materia di tasse automobilistiche regionali.
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, dell' 1 ottobre 2003
Art. 2
Gestione delle tasse automobilistiche (37)
1. Per le finalità di cui all’articolo 51, commi 1 e 2 bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2019, n. 157, la Regione può svolgere le attività di gestione, controllo ed aggiornamento dell’archivio regionale della tassa automobilistica in cooperazione con il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico (PRA), previa sottoscrizione di apposito disciplinare. L’archivio regionale della tassa automobilistica provvede a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati in esso acquisiti nel sistema informativo di cui al sopracitato articolo 51, comma 2 bis, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali).
2. L’accordo di cui al comma 1 è regolato da apposito disciplinare adottato dalla Giunta Regionale, nell’ambito degli accordi tra le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). Il disciplinare può riguardare:
a) la gestione dei procedimenti di cui all'articolo 1, lettere b), d) ed e), ivi compresa la emanazione dei provvedimenti connessi;
b) la gestione dell'archivio regionale e l’integrazione con il sistema informativo del pubblico registro di cui all’articolo 51, comma 2 bis, del d.l. 124/2019 convertito dalla l. 157/2019;
c) l'attività istruttoria relativa ad istanze, richieste ed altre comunicazioni dei contribuenti;
d) l'assistenza ai contribuenti;
e) l'attività di riscossione, compresa l’integrazione con il sistema di pagamenti elettronici PagoPA di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);
f) la gestione di procedure complesse di pagamento, in cui siano necessari interventi di analisi e verifica di documenti ai fini della determinazione della tassa;
g) il riscontro contabile dei dati dei versamenti ricevuti dagli agenti della riscossione.
Note del Redattore:
Articolo prima inserito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 32.
Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 28, ed ora abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 4.
Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 7, ed ora così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 3.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 47 del 7 febbraio 2017 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 quater, comma 4, della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.