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Legge regionale 22 settembre 2003, n. 49

Norme in materia di tasse automobilistiche regionali.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, dell' 1 ottobre 2003

Art. 9
Norma di copertura finanziaria
1. Alle minori entrate derivanti dal presente provvedimento, stimate per l'anno 2003 nell'importo di euro 150.000,00, si fa fronte con la seguente variazione al bilancio di previsione 2003:
Entrate in diminuzione:
- UPB. n. 111 "Imposte e tasse", per euro 150.000,00;
- Uscite in diminuzione:
- UPB. n. 731 "Sistema di gestione delle entrate tributarie ed extratributarie - Spese correnti", per euro 150.000,00.
2. Per gli anni successivi, all'onere per le minori entrate stimate in 500.000,00 euro annui, si fa fronte con legge di bilancio.
2 bis. Le minori entrate di cui al comma 2 bis dell’articolo 8 quater e dell’articolo 8 quinquies sono stimate in euro 245.000,00 per l’anno 2023 ed euro 203.000,00 per ciascuno degli anni successivi; ad esse si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dalle modifiche apportate agli articoli 1 e 1 bis della l.r. 52/2006 con la legge regionale 7 novembre 2022, n. 37 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali. Modifiche alla l.r. 52/2006 e alla l.r. 49/2003), come quantificate ai sensi dell'articolo 1 quater, comma 1 sexies, della medesima l.r. 52/2006. (51)

Comma aggiunto con l.r. 7 novembre 2022, n. 37, art. 9.


Note del Redattore:

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Articolo prima inserito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 32.

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Articolo inserito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 novembre 2004, n. 62 , art. 1.

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 28, ed ora abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 4.

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Parole inserite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 29.

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Parole prima aggiunte con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 30, ed ora soppresse con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 33.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 6.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 7, ed ora così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 8.

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Parola inserita con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 9.

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Articolo aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 10.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 4.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 5.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 47 del 7 febbraio 2017 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 quater, comma 4, della presente legge.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 3 .

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 3 .

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Articolo così sostituto con l.r. 4 agosto 2020,n. 75, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 novembre 2022, n. 37, art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 novembre 2022, n. 37, art. 10 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.