Menù di navigazione

Legge regionale 22 settembre 2003, n. 49

Norme in materia di tasse automobilistiche regionali.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, dell' 1 ottobre 2003

Art. 6
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli adibiti ad ambulanze di trasporto o automediche (48)

Parole inserite con l.r. 7 novembre 2022, n. 37, art. 6.

, al trasporto di organi e sangue, al servizio di protezione civile, e al trasporto di persone in determinate condizioni, di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) o da esse utilizzati a titolo di locazione finanziaria o a titolo di locazione a lungo termine senza conducente (40)

Parole inserite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 36.

ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 2 bis e 3, della l. 99/2009.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 15 novembre 2004, n. 62 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 28, ed ora abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima aggiunte con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 30, ed ora soppresse con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 7, ed ora così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 47 del 7 febbraio 2017 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 quater, comma 4, della presente legge.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituto con l.r. 4 agosto 2020,n. 75, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 novembre 2022, n. 37, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 novembre 2022, n. 37, art. 10 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.