Legge regionale 9 luglio 2003, n. 35
Tutela sanitaria dello sport.
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima del 18 luglio 2003
INDICE
Art. 1 - (Finalità e oggetto della legge)
Art. 2 - (Funzioni della Regione)
Art. 3 - (Funzioni delle aziende sanitarie)
Art. 4 - (Certificazione di idoneità sportiva agonistica e non agonistica)
Art. 5 - (Criteri generali per la qualificazione dell'attività sportiva agonistica e per il rilascio dei relativi attestati di idoneità )
Art. 6 - (Libretto sanitario)
Art. 7 - (Adempimenti degli organizzatori)
Art. 8 - (Controllo antidoping)
Art. 9 - (Commissione regionale d' appello)
Art. 10 - (Anagrafe dei soggetti sottoposti a visita per idoneità allo sport agonistico e non agonistico )
Art. 11 - (Programmazione dell'attività certificativa)
Art. 12 - (Determinazione delle tariffe massime per il rilascio di attestati di idoneità alla attività sportiva agonistica)
Art. 13 - (Autorizzazione ed accreditamento degli ambulatori privati)
Art. 14 - (Provvedimenti sanzionatori)
Art. 15 - (Norme transitorie)
Art. 16 - (Attività certificativa)
Art. 17 -
Art. 18 - (Abrogazioni)
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 45.
Con Delib.G.R. 15 marzo 2004, n. 232 è stato approvato il primo programma triennale per i controlli anti-doping di cui al presente comma.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.