Legge regionale 9 luglio 2003, n. 35
Tutela sanitaria dello sport.
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima del 18 luglio 2003
Art. 4
- (Certificazione di idoneità sportiva agonistica e non agonistica)
1. Per consentire all'atleta di accedere agli accertamenti sanitari prescritti per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica e non agonistica, la società o l'organizzazione sportiva è tenuta a consegnare all'interessato la richiesta di visita medica, conforme al modello predisposto dalla Regione, ed il libretto sanitario secondo quanto previsto dall' articolo 6 .
2. La richiesta di certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica e non agonistica deve essere presentata nelle circostanze e con la periodicità prevista dal decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica), dal decreto del Ministro della sanità 4 marzo 1993 (Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate) e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita). (9)
3. Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva non agonistica sono rilasciate dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport, oppure dai medici della Federazione medico sportiva italiana del CONI individuati dall’articolo 42 bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nell'ambito delle strutture ambulatoriali autorizzate. (10)
4. Le certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica sono rilasciate dalle strutture delle aziende unità sanitarie locali o dalle strutture ambulatoriali private accreditate per la medicina dello sport. (5)
5. Le aziende unità sanitarie locali possono avvalersi per il rilascio delle certificazioni di idoneità allo sport agonistico anche di medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale che, pur privi del titolo di specializzazione previsto, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 dicembre 1994, n. 94 (Tutela sanitaria delle attività sportive) avevano prestato servizio per almeno cinque anni nel settore della medicina dello sport.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 45.
Con Delib.G.R. 15 marzo 2004, n. 232 è stato approvato il primo programma triennale per i controlli anti-doping di cui al presente comma.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.