Legge regionale 9 luglio 2003, n. 35
Tutela sanitaria dello sport.
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima del 18 luglio 2003
Art. 14
- (Provvedimenti sanzionatori)
1. Fatti salvi i poteri degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, l'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge è svolto dai competenti servizi delle aziende unità sanitarie locali.
2. La violazione agli adempimenti e agli obblighi previsti dall' articolo 7 comporta per il soggetto tenuto all'adempimento l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300,00 a 1800,00 euro.
3. Chi rilascia certificazioni di idoneità allo sport in violazione di quanto disposto dagli articoli 4, 5, 6 e 16 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1000,00 a 6000,00 euro.
4. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni alla presente legge si applicano la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e la
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). All'applicazione delle sanzioni provvede il comune territorialmente competente.
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5. Il mancato rispetto di quanto previsto all' articolo 10, comma 3, comporta la decadenza dall'accreditamento secondo quanto disposto dalla l.r. 51/2009.(16)
6. Alla violazione delle disposizioni degli articoli 5 e 6 consegue la sospensione o la perdita dell'accreditamento.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 45.
Con Delib.G.R. 15 marzo 2004, n. 232 è stato approvato il primo programma triennale per i controlli anti-doping di cui al presente comma.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.