Legge regionale 9 luglio 2003, n. 35
Tutela sanitaria dello sport.
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima del 18 luglio 2003
Art. 13
- (Autorizzazione ed accreditamento degli ambulatori privati)
1. Agli ambulatori di medicina dello sport si applicano le disposizioni stabilite dalla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento).(15) Gli ambulatori di medicina dello sport sono tenuti ad adeguarsi e a mantenere i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali e specifici ai sensi della l.r. 51/2009 (15) e della presente legge.
2. Il Consiglio regionale, con deliberazione da adottarsi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, approva i requisiti specifici per l'esercizio dell'attività sanitaria di medicina dello sport.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 45.
Con Delib.G.R. 15 marzo 2004, n. 232 è stato approvato il primo programma triennale per i controlli anti-doping di cui al presente comma.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.