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Legge regionale 23 dicembre 2003, n. 64

Norme per la prevenzione delle cadute dall'alto nei cantieri edili. Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 concernente la disciplina delle attività edilizie.

Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima del 31 dicembre 2003

Art. 2
- (Linea guida)
1. E' approvata la "Linea guida per l'individuazione e l'uso di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Sistemi di arresto caduta", di seguito denominata linea guida, elaborata dall'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) ed allegata alla presente legge.
2. I dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto, individuati dalla linea guida di cui al comma 1, nei limiti e nelle condizioni indicate nella stessa linea guida, devono essere utilizzati nelle circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
3. La Giunta regionale è incaricata di recepire e pubblicare eventuali modifiche ed aggiornamenti della linea guida di cui al comma 1. La Giunta regionale può integrare e specificare la linea guida attraverso apposite istruzioni tecniche emanate ai sensi dell' articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio).
4. I comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi alla presente legge nel termine di novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

Note del Redattore:

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Articolo di modifica della l.r. 99/52 , abrogata con l.r. 05/01 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.