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Legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58

Legge finanziaria per l'anno 2004.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 29 dicembre 2003

Capo III
- DISPOSIZIONI FINANZIARIE DIVERSE
Art. 17
- Interventi a favore delle piccole e medie imprese
1. Per il sostegno di programmi di sviluppo di piccole e medie imprese operanti in Toscana, è autorizzata l'erogazione a Fidi Toscana S.p.A. della somma annua di euro 1 milione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 per la costituzione di un fondo indisponibile finalizzato all'acquisizione di quote di fondi chiusi di investimento mobiliare costituiti da Sviluppo Imprese Centro Italia S.G.R. S.p.A., partecipata dalla stessa Fidi Toscana.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto al pertinente capitolo della UPB 512 "Interventi intersettoriali finalizzati allo sviluppo economico - spese di investimento" del bilancio di previsione 2004 e del bilancio pluriennale 2004/2006.
Art. 18
- Aumento di capitale della società Fidi Toscana s.p.a.
Art. 19
- Intervento per il restauro delle alberature delle mura di Lucca
1. A seguito dell'accordo di programma stipulato tra la Regione Toscana ed il comune di Lucca in data 9 ottobre 2002, è autorizzata la spesa annua di euro 51.646,00 per il quinquennio 2004/2008, a titolo di concorso regionale negli interventi per il recupero delle alberature delle mura di Lucca.
2. Alla erogazione della somma di cui al comma 1 provvede annualmente la Giunta regionale secondo le modalità definite nell'accordo di programma.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte per gli anni 2004, 2005 e 2006 con l'apposito stanziamento iscritto nella UPB 524 "Attività forestali, difesa e tutela dei boschi - spese di investimento" del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004/2006. Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 20
- Contributo straordinario in favore dell'Arconfraternita di Misericordia di Siena a sostegno delle iniziative di prevenzione dell'usura e del sovraindebitamento
1. Per l'anno 2004 è autorizzato un contributo straordinario di euro 51 mila in favore dell'Arciconfraternita di Misericordia di Siena, quale sostegno alla realizzazione del progetto di prevenzione dell'usura e del sovraindebitamento.
2. Il contributo straordinario è erogato con vincolo di destinazione. Al termine dell'esercizio finanziario l'Arciconfraternita di Misericordia di Siena presenta alla Giunta regionale una relazione complessiva sull'attività svolta, dando atto dell'utilizzazione del contributo.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto al pertinente capitolo della UPB 112 "Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - spese correnti" del bilancio di previsione 2004.
Art. 21
- Contributo ordinario annuale all'Arpat. Abrogazione art. 3 comma 4 della l.r. 50/2001
1. A decorrere dall'anno 2004 il contributo ordinario annuale di cui alla lettera a), comma 1, dell' articolo 25 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana) e successive modifiche, a valere sulle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente, è stabilito in misura non superiore a quella determinata per l'anno precedente, incrementata della percentuale corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC), rilevato al 31 luglio di ciascun anno precedente per il periodo agosto-luglio.
2. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 17 ottobre 2001, n. 50 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 - Terza variazione) è abrogato.

Note del Redattore:

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 settembre 2003, n. 49 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 luglio 1996, n. 60 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 , art. 1.

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Termine così sostituito con l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 , art. 9.

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Articolo abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Articolo abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 79 , art. 17.

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Articolo abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.