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Legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58

Legge finanziaria per l'anno 2004.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 29 dicembre 2003

Capo II
- PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2003/2005
Art. 15
- Interventi per il superamento delle situazioni di crisi idrica e per la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche
1. La Regione destina, nel triennio 2004/2006, la somma complessiva di 90 milioni di euro quale concorso per interventi urgenti, finalizzati:
a) alla risoluzione delle più critiche situazioni di carenza idrica a scopo idropotabile;
b) alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento delle acque attraverso prioritarie azioni di salvaguardia, in primo luogo delle acque di falda, nonché di realizzazione e ottimizzazione di reti acquedottistiche separate e di sistemi di riutilizzo e distribuzione di acque reflue depurate;
c) alla tutela dell'assetto idrogeologico, per la salvaguardia dell'equilibrio del bilancio idrico attraverso il risparmio e la conservazione delle risorse idriche.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati con le modalità e secondo le procedure stabilite per la realizzazione del Programma pluriennale degli investimenti 2003/2005 di cui all' articolo 10 della l.r. 43/2002 .
3. All'onere di spesa di cui al presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti ai pertinenti capitoli della UPB 411 "Approvvigionamento idrico - spese di investimento" del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004/2006.
Art. 16
- Toscana "Museo diffuso". Integrazione finanziamento
1. Il Programma pluriennale di investimento strategico nel settore dei beni culturali, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 124 del 24 luglio 2002, è integrato della somma di euro 16 milioni.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 632 "Promozione e sviluppo della cultura - spese di investimento" del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004/2006.

Note del Redattore:

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 settembre 2003, n. 49 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 luglio 1996, n. 60 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 maggio 1998, n. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 , art. 1.

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Termine così sostituito con l.r. 20 dicembre 2004, n. 71 , art. 9.

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Articolo abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Articolo abrogato con l.r. 30 giugno 2012, n. 33 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 79 , art. 17.

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Articolo abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.