Legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58
Legge finanziaria per l'anno 2004.
Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 29 dicembre 2003
Art. 5
- Tasse automobilistiche. Disposizioni in materia di massa rimorchiabile
1. La tassa automobilistica relativa alla massa rimorchiabile non corrisposta per gli anni 2001, 2002 e 2003 può essere regolarizzata, entro il 30 aprile 2004, con il pagamento degli importi fissati dalla tabella 2 bis allegata alla
legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. "Legge finanziaria 2000") e successive modifiche, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.