Legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58
Legge finanziaria per l'anno 2004.
Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 29 dicembre 2003
Art. 15
- Interventi per il superamento delle situazioni di crisi idrica e per la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche
1.
La Regione destina, nel triennio 2004/2006, la somma complessiva di 90 milioni di euro quale concorso per interventi urgenti, finalizzati:
a) alla risoluzione delle più critiche situazioni di carenza idrica a scopo idropotabile;
b) alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento delle acque attraverso prioritarie azioni di salvaguardia, in primo luogo delle acque di falda, nonché di realizzazione e ottimizzazione di reti acquedottistiche separate e di sistemi di riutilizzo e distribuzione di acque reflue depurate;
c) alla tutela dell'assetto idrogeologico, per la salvaguardia dell'equilibrio del bilancio idrico attraverso il risparmio e la conservazione delle risorse idriche.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati con le modalità e secondo le procedure stabilite per la realizzazione del Programma pluriennale degli investimenti 2003/2005 di cui all' articolo 10 della l.r. 43/2002 .
3. All'onere di spesa di cui al presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti ai pertinenti capitoli della UPB 411 "Approvvigionamento idrico - spese di investimento" del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004/2006.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.