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Legge regionale 22 settembre 2003, n. 49

Norme in materia di tasse automobilistiche regionali.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, dell' 1 ottobre 2003

Art. 8 quinquies
Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale dei veicoli adibiti al trasporto di minori trapiantati (50)

Articolo inserito con l.r. 7 novembre 2022, n. 37, art. 8.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore dei minori che abbiano ricevuto un trapianto di organi, di tessuti o di cellule staminali emopoietiche adibiti al trasporto di detti minori.
2. L’esenzione di cui al comma 1 spetta a condizione che:
a) il minore che abbia ricevuto un trapianto di organi, di tessuti o di cellule staminali emopoietiche risulti fiscalmente a carico del proprietario del veicolo;
b) il veicolo sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del soggetto trapiantato;
c) la cilindrata degli autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e f), del d.lgs. 285/1992, non ecceda i 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, i 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido e che la potenza non sia superiore a 150 KW se con motore elettrico.
3. Per ogni minore, l’esenzione è limitata ad un unico veicolo di proprietà dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore. L’esenzione decade automaticamente, senza necessità di specifica revoca, qualora venga meno, in capo ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale o al tutore, il possesso dei requisiti di cui alla presente legge.
4. In deroga alla disposizione di cui al comma 3, nel solo caso di demolizione o di trasferimento di proprietà di veicolo usato già in esenzione per acquisto di veicolo nuovo anch’esso utilizzato per il trasporto di soggetti di cui al comma 1, qualora vi sia sovrapposizione temporale nella proprietà di entrambi i veicoli, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è riconosciuta sul veicolo nuovo già a decorrere dalla prima periodicità tributaria, a condizione che la demolizione o il trasferimento di proprietà del veicolo usato siano effettuati entro trenta giorni dalla data di prima immatricolazione del veicolo nuovo.
5. L’esenzione permane sino al compimento del diciottesimo anno di età del minore trapiantato e cessa a seguito di radiazione, vendita o altro atto dal quale risulti l’effettiva perdita della proprietà dell’autoveicolo ovvero dalla perdita da parte dei soggetti interessati dei requisiti previsti al comma 1.
6. Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione, alle medesime condizioni, anche nel caso di demolizione o di trasferimento di proprietà di veicolo usato già in esenzione per acquisto di altro veicolo usato anch’esso utilizzato per il trasporto di soggetti di cui al comma 1.
7. Il beneficiario dell’esenzione può chiedere il trasferimento dell’esenzione medesima su altro veicolo di sua proprietà, con l’osservanza degli adempimenti di cui all’articolo 4, comma 3. Il trasferimento è ammissibile soltanto qualora il veicolo già in esenzione sia oggetto di:
a) cessazione della circolazione;
b) trasferimento della proprietà;
c) perdita di possesso per furto.
8. L’istanza di trasferimento di cui al comma 7 è presentata entro centottanta giorni da uno degli eventi di cui al medesimo comma 7, lettere a), b), c). L’esenzione permane sino al compimento del diciottesimo anno di età.

Note del Redattore:

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Articolo prima inserito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 32.

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Articolo inserito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 novembre 2004, n. 62 , art. 1.

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 28, ed ora abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 4.

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Parole inserite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 29.

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Parole prima aggiunte con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 30, ed ora soppresse con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 33.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 6.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 7, ed ora così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 8.

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Parola inserita con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 9.

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Articolo aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 10.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 4.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 5.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 47 del 7 febbraio 2017 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 quater, comma 4, della presente legge.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 3 .

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 3 .

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Articolo così sostituto con l.r. 4 agosto 2020,n. 75, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 novembre 2022, n. 37, art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 novembre 2022, n. 37, art. 10 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.