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Legge regionale 22 settembre 2003, n. 49

Norme in materia di tasse automobilistiche regionali.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, dell' 1 ottobre 2003

Art. 1
Regolamento di disciplina dei procedimenti di gestione delle tasse automobilistiche(3)

Articolo così sostituito con l.r. 15 novembre 2004, n. 62 , art. 1.

(6)

Regolamento regionale 3 gennaio 2005, n. 10/R.

1. Al fine di semplificare e razionalizzare le attività di gestione delle tasse automobilistiche, con regolamento regionale sono disciplinati i seguenti procedimenti:
a) la riscossione da parte di intermediari abilitati;
b) la concessione delle esenzioni e delle sospensioni dal pagamento;
c) i rimborsi;
d) il controllo del corretto assolvimento dell'obbligazione tributaria;
e) l'invio ai contribuenti di comunicazioni informative e avvisi bonari finalizzati alla regolarizzazione in fase precontenziosa;
f) l'esercizio del potere di autotutela da parte del dirigente competente in materia di tributi e la produzione di memorie difensive avverso l'atto di accertamento ed irrogazione delle sanzioni e avverso la cartella esattoriale;
g) le rateizzazioni dei pagamenti.

Note del Redattore:

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Articolo prima inserito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 32.

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Articolo inserito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 novembre 2004, n. 62 , art. 1.

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 28, ed ora abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 4.

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Parole inserite con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 29.

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Parole prima aggiunte con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 30, ed ora soppresse con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 33.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 6.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 7, ed ora così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 8.

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Parola inserita con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 9.

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Articolo aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 81 , art. 10.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 4.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 5.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 47 del 7 febbraio 2017 , si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 quater, comma 4, della presente legge.

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 3 .

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Parola così sostituita con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 3 .

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Articolo così sostituto con l.r. 4 agosto 2020,n. 75, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 7 novembre 2022, n. 37, art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 novembre 2022, n. 37, art. 10 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.