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Legge regionale 5 agosto 2003, n. 45

Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima del 14 agosto 2003

Art. 4
- Denominazione delle strade
1. Le strade adottano una denominazione in cui sono indicati il nome del prodotto o dei prodotti che si intende valorizzare ed il nome geografico della zona nel cui ambito territoriale ricade il percorso.
2. Le strade del vino, riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora siano integrate ai sensi dell' articolo 3 , comma 2, possono modificare la loro denominazione, nonché indicare itinerari aggiuntivi, collegati al percorso preesistente, relativi all'olio extravergine di oliva e alle produzioni agricole e agroalimentari di qualità, come definite all'articolo 1.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 27 gennaio 2004, n. 2 , art. 1.

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Articolo così sostituito dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2008, n. 98, di attuazione del PAR, in base alle disposizioni dell'art. 12 della l.r. 24 gennaio 2006, n. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 6 febbraio 2013, n. 4 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 62.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.