Legge regionale 4 agosto 2003, n. 42
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) (2)
Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima del 13 agosto 2003
Art. 3
- (Entrata in vigore delle modifiche alla l.r. 32/2002 )
1. Le modifiche alla r. 32/2002 di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
2. La Giunta regionale adotta il regolamento di cui all' articolo 22 bis della l.r.32/2002 , inserito dall'articolo 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Note del Redattore:
La Corte costituzionale si è espressa con la sentenza n. 26 del 24 gennaio 2005 , dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art.2, che inserisce l'art.22-ter, commi 1, 2, 3, nella legge regionale n. 32 del 2002 , nella parte in cui include tra i destinatari suoi e del regolamento previsto dall'art. 22-bis le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali esistenti nel territorio regionale, e dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.