Legge regionale 9 luglio 2003, n. 35
Tutela sanitaria dello sport.
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima del 18 luglio 2003
Art. 7
- (Adempimenti degli organizzatori)
1. Le società o organizzazioni sportive sono tenute, sotto la propria responsabilità, a:
a) subordinare la partecipazione degli atleti alle attività sportive agonistiche e non agonistiche alla presentazione della certificazione di idoneità sportiva prevista dalla presente legge;
b) conservare i certificati di idoneità dei propri atleti, verificandone scadenza e validità;
c) verificare la regolarità della posizione dei propri atleti che prendono parte alle gare agonistiche dalle stesse organizzate mediante esame del libretto sanitario;
d) rifiutare, ai fini della pratica delle attività sportive agonistiche e non agonistiche, i certificati rilasciati da specialisti diversi da quelli indicati nella presente legge.
2. Chiunque organizzi manifestazioni sportive è tenuto ad assicurare a proprie spese, per i partecipanti alle competizioni, i servizi di assistenza, di controllo medico e di primo soccorso, previsti dai regolamenti delle federazioni sportive nazionali ed internazionali e comunque chiunque organizzi manifestazioni pubbliche a partecipazione libera concernenti attività motorie e ricreative è tenuto ad assicurare a proprie spese adeguati servizi di primo soccorso.
3. Nelle manifestazioni sportive, il medico sportivo con funzioni di giurato tecnico, previsto dai regolamenti federali, è designato, prioritariamente fra i medici specialisti in medicina dello sport, dall'articolazione organizzativa di medicina sportiva della azienda unità sanitaria locale competente per territorio, d'intesa con la Federazione medico sportiva italiana.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 45.
Con Delib.G.R. 15 marzo 2004, n. 232 è stato approvato il primo programma triennale per i controlli anti-doping di cui al presente comma.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.