Legge regionale 9 luglio 2003, n. 35
Tutela sanitaria dello sport.
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima del 18 luglio 2003
Art. 2
- (Funzioni della Regione)
1. La Regione, nella materia oggetto della presente legge, esercita le seguenti funzioni:
a) programmazione anche a carattere pluriennale;
b) indirizzo tecnico, coordinamento e verifica dei risultati;
c) nomina della Commissione regionale d'appello per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi di non idoneità specifica alla pratica di attività sportive agonistiche, secondo la composizione e le modalità di funzionamento previste dall' articolo 9 ;
d) promozione dell'aggiornamento professionale del personale delle aziende unità sanitarie locali in collaborazione con le Università, con la Federazione regionale toscana degli Ordini dei medici e con la Federazione medico sportiva italiana;
e) istituzione del libretto sanitario dell'atleta, in cui registrare i giudizi di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica, o di non idoneità annualmente ottenuti, nonché le notizie sanitarie utili a fornire il quadro clinico-anamnestico delle condizioni dell'atleta, secondo quanto previsto dall' articolo 5 ;
f) pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione degli elenchi degli ambulatori di medicina dello sport autorizzati o accreditati, nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento). (8)
2. Il Consiglio Sanitario Regionale svolge i compiti di organo tecnico-consultivo del Consiglio e della Giunta regionale in materia di tutela sanitaria delle attività motorie e sportive, ai sensi dell' articolo 89 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del Servizio Sanitario regionale).
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 45.
Con Delib.G.R. 15 marzo 2004, n. 232 è stato approvato il primo programma triennale per i controlli anti-doping di cui al presente comma.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.