Legge regionale 9 luglio 2003, n. 35
Tutela sanitaria dello sport.
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima del 18 luglio 2003
Art. 10
- (Anagrafe dei soggetti sottoposti a visita per idoneità allo sport agonistico e non agonistico (13))
1. Le aziende unità sanitarie locali istituiscono un'anagrafe degli atleti sottoposti a visita per il rilascio della certificazione relativa all'attività sportiva agonistica, suddivisi per disciplina sportiva, e non agonistica. (13)
2. Presso la Commissione regionale d'appello di cui all' articolo 9 è istituita l'anagrafe degli atleti non idonei o temporaneamente sospesi per l'attività sportiva agonistica. (13)
3. Gli ambulatori accreditati che rilasciano certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica e non agonistica e gli ambulatori autorizzati che rilasciano certificazioni di idoneità all'attività sportiva non agonistica, (14)inviano, con cadenza almeno semestrale, in forma informatizzata, all'azienda unità sanitaria locale di competenza l'elenco nominativo delle visite effettuate al fine di effettuare un censimento degli atleti.
4. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le procedure e le modalità per l'istituzione e la gestione dell'anagrafe.
5. Le aziende unità sanitarie locali comunicano annualmente alla Giunta regionale i dati sull'attività svolta secondo i criteri e le modalità stabilite con apposito atto della Giunta regionale.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 45.
Con Delib.G.R. 15 marzo 2004, n. 232 è stato approvato il primo programma triennale per i controlli anti-doping di cui al presente comma.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.