Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione Toscana sostiene l'agricoltura, in armonia con la politica di sviluppo rurale della Comunità europea, anche mediante la disciplina di idonee forme di turismo nella campagna, denominato agriturismo, volte a:
b) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita;
c) valorizzare il patrimonio rurale, naturale ed edilizio;
e) valorizzare le tradizioni e le attività socio-culturali del mondo rurale;
Art. 2
Definizioni
1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità, esercitate dai soggetti di cui all'
articolo 5 , attraverso l'utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione
(13) Parole soppresse con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 2.
con l'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile che deve rimanere principale, secondo quanto disposto dalla presente legge.
2. Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti dalla presente legge:
a) dare alloggio in appositi locali aziendali;
b) ospitare i campeggiatori in spazi aperti;
c) organizzare attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo (124) Parole soppresse con l.r. 27 aprile 2023, n. 20, art. 12.
riferite al mondo rurale; d) somministrare pasti, alimenti e bevande, degustazioni e assaggi e organizzare eventi promozionali, utilizzando prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta. (14) Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 2.
2 bis 2. Per enoturismo e oleoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza rispettivamente del vino e dell'olio extra-vergine di oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite e dell'olivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole e oleicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine e dei vigneti, dei frantoi e degli oliveti. (89) Comma prima aggiunto con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 2; poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 3.
Art. 3
2 bis. All’interno dell’azienda agricola che esercita attività agrituristiche, i locali ove si svolgono attività diverse da quelle agrituristiche e/o agricole come definite dall’articolo 2135 del codice civile devono essere indicati con apposita segnaletica. (19) Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 3.
Art. 4
Ambito di applicazione
1. Nel caso in cui un'impresa agricola sia costituita da più aziende o da più unità tecniche economiche (UTE), le disposizioni della presente legge si applicano a ciascuna azienda o a ciascuna UTE.
Titolo II
ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO
Capo I
Art. 5
Soggetti legittimati e addetti all'esercizio dell'agriturismo
1. L'esercizio dell'agriturismo è riservato agli imprenditori agricoli singoli e associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile.
3. Possono essere addetti alle attività agrituristiche e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale i familiari, di cui all’articolo 230 bis del codice civile e tutti i lavoratori con contratti di lavoro ammessi nel settore agricolo. (21) Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 5.
Art. 6
1. La connessione dell’attività agrituristica si realizza allorché l’azienda agricola in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alle varietà delle attività agricole praticate, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi e al numero degli addetti, sia idonea anche allo svolgimento dell’attività agrituristica nel rispetto della presente legge.
2. La connessione dell’attività agrituristica si realizza congiuntamente alla principalità dell’attività agricola.
3. La principalità dell’attività agricola si realizza quando, a scelta dell’imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni:
a) il tempo impiegato per lo svolgimento dell’attività agrituristica nel corso dell’anno solare è inferiore al tempo utilizzato nell’attività agricola, di cui all’articolo 2135 del codice civile, tenutoconto della diversità delle tipologie di lavorazione;
b) il valore della produzione lorda vendibile (PLV) agricola annua, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, è maggiore rispetto alle entrate dell’attività agrituristica, al netto dell’eventuale intermediazione dell’agenzia.
4. Il regolamento di attuazione indica, tenendo conto della localizzazione delle aziende agricole e in particolare di quelle ubicate nei territori montani, tra l’altro:
a) le ore lavorative standard occorrenti per le singole attività agricole e per le singole attività agrituristiche;
b) i valori del tempo lavoro relativi al rispetto delle regole di condizionalità dell’attività minima di cui regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; (74) Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 53.
c) i valori della PLV convenzionali attribuibili alle singole culture e allevamenti.
Art. 7
1. La principalità e la connessione sono dimostrate dall’imprenditore agricolo che intende svolgere l’attività agrituristica tramite apposita relazione sull’attività agrituristica in forma di autodichiarazione.
2. La relazione di cui al comma 1 è presentata dall’imprenditore, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nell’ambito della dichiarazione unica aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura).
3. Nella relazione di cui al comma 1 sono indicate:
a) l’attività agrituristica e l’attività agricola e la consistenza della produzione e dei prodotti aziendali;
b) la scelta della condizione per realizzare la principalità dell’attività agricola, ai sensi dell’articolo 6. A seconda della scelta effettuata sono indicate le previsioni relative:
1 al tempo lavoro impiegato per lo svolgimento dell’attività agrituristica e a quello per l’attività agricola;
2) alla PLV, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, e alle entrate ottenibili dall’attività agrituristica, al netto della eventuale intermediazione dell’agenzia;
c) le strutture edilizie presenti nell’UTE da utilizzare per le attività agrituristiche e per l’attività agricola.
4. I requisiti soggettivi e oggettivi, nonché la prevalenza dell’attività agricola rispetto all’attività agrituristica, devono essere mantenuti per tutto il periodo di esercizio dell’attività agrituristica.
5. Qualora l’imprenditore agricolo ritenga necessario applicare una condizione diversa da quella scelta relativamente al requisito della principalità, lo comunica all’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) tramite il sistema informatizzato. La nuova condizione scelta si applica anche al periodo dell’anno solare già trascorso, salvo eventuali procedimenti di accertamento pendenti.
6. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità con cui la relazione sull’attività agrituristica e le eventuali variazioni sono trasmesse, attraverso la rete regionale dei SUAP di cui all’articolo 40 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), al SUAP competente, senza che ciò comporti ulteriori adempimenti da parte dell’imprenditore.
Art. 8
1. Non possono esercitare l’attività agrituristica:
a) coloro che non sono imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile;
b) coloro che hanno riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità ovvero di frode nella preparazione degli alimenti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
c) coloro che sono stati sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) oppure sono stati dichiarati delinquenti abituali, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
d) coloro che, ai sensi della legislazione antimafia, sono stati sottoposti a misure di prevenzione, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, o che hanno procedimenti penali in corso per l’applicazione di tali misure di prevenzione;
e) coloro che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e di cui all’articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti).
2. L’esercizio delle attività agrituristiche è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
4. Il regolamento di attuazione disciplina il contenuto della SCIA, le modalità di presentazione e la connessione della SCIA con i procedimenti relativi agli immobili e agli impianti nel rispetto di quanto previsto al capo III della l.r. 40/2009.
5. Il comune nel cui territorio è situata l’UTE in cui si svolge l’attività agrituristica effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.
6. Qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti in base ai quali l’attività è stata avviata è comunicata all’ARTEA entro trenta giorni dal suo verificarsi tramite l’aggiornamento del proprio fascicolo aziendale, con eventuale successiva variazione della SCIA.
7. In caso di trasferimento dell’azienda agricola, per la prosecuzione dell’attività agrituristica il nuovo titolare aggiorna il proprio fascicolo aziendale presso l’anagrafe regionale delle aziende agricole redigendo la relazione sull’attività agrituristica e presenta, entro trenta giorni dall’atto di trasferimento, una SCIA in cui attesta il possesso dei requisiti soggettivi e il fatto che non sono intervenute variazioni dei requisiti oggettivi che hanno originato l’inizio dell’attività agrituristica precedente.
8. In caso di variazione delle attività agrituristiche l’imprenditore deve aggiornare la relazione sull’attività agrituristica e presentare una variazione della SCIA.
Art. 9
Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche
4. La competente struttura della Giunta regionale procede in ogni momento, anche d'ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere. Il provvedimento di rettifica è trasmesso al comune e notificato all'interessato. (75) Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 54.
Art. 10
1. L’imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche è tenuto alla comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche ai comuni capoluogo di provincia o alla Città metropolitana di Firenze.
2. L’imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche registra giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun ospite mediante apposita procedura telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, è effettuata con cadenza mensile, secondo le prescrizioni impartite dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400).
3. I comuni capoluogo e la Città metropolitana raccolgono i dati dei servizi e delle attrezzature di ogni singola struttura ricettiva agrituristica e acquisiscono i dati statistici riguardanti le strutture ricettive ed il movimento clienti, ai sensi del d.lgs. 322/1989, e li trasmettono alla Giunta regionale.
4. I dati di cui al comma 3, tenuti e aggiornati dai competenti uffici, possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.
Art. 11
1. I soggetti che esercitano attività agrituristica hanno, in particolare, i seguenti obblighi:
a) iniziare l’attività entro il termine massimo di novanta giorni dalla presentazione della SCIA (61) Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 9.
e non sospenderne l’esercizio per più di ventiquattro mesi nell’arco di un triennio nel caso di attività annuale. Nel caso di attività non annuale è obbligo rispettare i giorni complessivi dei periodi di apertura e chiusura stabiliti; c) comunicare al SUAP preventivamente la data di inizio dell’attività, la data di cessazione e, nel caso di chiusura temporanea dell’esercizio, la durata della chiusura, nonché, per le aziende con titolo abilitativo non annuale, le variazioni di apertura nel rispetto dei giorni complessivi;
f) esporre al pubblico, in luogo ben visibile, una tabella riepilogativa, contenente le caratteristiche delle strutture e i prezzi dei servizi praticati nel corso dell’anno, da cui risulti la classificazione attribuita;
g) non diffondere informazioni sulle caratteristiche delle strutture diverse dai dati comunicati.
2. Le comunicazioni sono effettuate con le modalità telematiche previste dalla l.r. 40/2009.
Capo II
Limiti e modalità d'esercizio delle attività agrituristiche
Art. 12
1. L’attività di ospitalità è svolta negli immobili di cui all’articolo 17 in camere o in unità abitative o utilizzando entrambe le soluzioni, nei limiti massimi derivanti dalla principalità dell’attività agricola e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
2. Nelle camere adibite al pernottamento, comprese quelle poste in unità abitative indipendenti, su espressa richiesta dell’ospite, può essere adottata la sistemazione temporanea di massimo due letti supplementari (111) Parole così sostituite con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 4.
per l’alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari. Al momento della partenza dell’ospite tale utilizzazione cessa e si ristabiliscono i posti letto previsti. I letti aggiunti non sono conteggiati ai fini della determinazione del limite massimo dei posti letto derivanti dalla principalità dell’attività agricola. Art. 13
1. L’ospitalità in spazi aperti, in tende o ulteriori mezzi di soggiorno autonomo di facile rimozione, è svolta:
a) in aziende con una superficie minima di 5 ettari detenuta all’interno di un singolo comune o, qualora essa sia costituita da terreni contigui ricadenti in comuni diversi, di due comuni;
b) nei limiti massimi derivanti dalla principalità dell’attività agricola, rispettando contemporaneamente i seguenti limiti:
1) sei ospiti per ettaro di superficie agricola aziendale;
2) una tenda o altro mezzo di cui al comma 1 per piazzola;
3) novanta ospiti per azienda;
4) 35 piazzole per azienda.
2. Gli ulteriori mezzi di soggiorno autonomo di cui al comma 1 sono individuati dal regolamento di attuazione, che ne specifica anche le caratteristiche.
3. L’ospitalità in spazi aperti è preclusa nelle aree individuate con delibera del Consiglio comunale.
4. I mezzi di soggiorno di cui al comma 1 possono essere allestiti dall’imprenditore agricolo in non più di dodici piazzole. Nello stesso limite è ammessa, compatibilmente con la vigente disciplina urbanistica ed edilizia, la dotazione di piazzole fornite di allacciamenti per impianti igienico-sanitari. I mezzi allestiti dall’imprenditore agricolo devono essere rimossi, nel rispetto della normativa nazionale vigente, quando non più necessari allo svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti.
Art. 14
1. Le attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale (124) Parole soppresse con l.r. 27 aprile 2023, n. 20, art. 12.
e gli eventi promozionali di cui all’articolo 15, possono essere organizzate anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, fermo restando il rispetto della connessione. (113) Comma così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 5.
2. Le attività di escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale possono essere esercitate anche non in connessione con l'attività agricola dell'azienda; in tale caso sono finalizzate esclusivamente a fornire servizi a coloro che pernottano presso l'azienda agrituristica.
Art. 15
1. La somministrazione di pasti, alimenti e bevande, comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, l’organizzazione di degustazioni e assaggi e di eventi promozionali è svolta con prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta. La somministrazione deve svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico sanitari e dei requisiti professionali entro i limiti numerici definiti dal regolamento e derivanti dal rispetto della principalità dell’attività agricola.
2. Il regolamento di attuazione definisce la natura dei prodotti aziendali e dei prodotti di origine e/o certificati toscani e/o locali da utilizzare, nonché le norme per la realizzazione degli eventi promozionali.
3. Il regolamento stabilisce le modalità con le quali l’origine dei prodotti impiegati nelle attività di cui al comma 1 deve essere indicata chiaramente ed obbligatoriamente ai clienti.
Art. 16
1. Le aziende agrituristiche che hanno una propria produzione di prodotti tradizionali o di qualità certificata ai sensi della normativa vigente possono realizzare (114) Parole soppresse con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 6.
eventi con finalità promozionali, che rientrano nelle attività di cui all’articolo 14. Capo III
Norme per gli interventi edilizi. Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle attività agrituristiche
Art. 17
Immobili destinati all'attività agrituristica
1. Possono essere utilizzati per l'attività agrituristica:
a) i locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo o nei centri abitati, compatibilmente con le caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo in cui esso è ubicato come specificato nel regolamento di attuazione, qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in un comune limitrofo;
b) gli altri edifici o parti di essi esistenti sul fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso;
c) salvo i limiti e le condizioni previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i volumi derivanti da:
1) interventi di sostituzione edilizia di cui all’articolo 71, comma 1, lettera l), della l.r. 65/2014;
2) addizioni volumetriche di cui all’articolo 71, comma 1, lettera g), della l.r. 65/2014;
3) addizione volumetrica di cui all’articolo 71, comma 1 bis, e all’articolo 72, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014;
[3 bis) trasferimenti di volumetrie di cui all’articolo 71, comma 2, e all’articolo 72, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014, all’interno del medesimo territorio comunale o all’interno della proprietà aziendale la cui superficie sia senza soluzione di continuità e ricada parzialmente in territori di comuni confinanti, a condizione che si configurino come uno dei seguenti interventi:
a) interventi di addizione volumetrica;
4) interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all’articolo 71, comma 1, lettera c). della l.r. 65/2014;
5) interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all’articolo 71, comma 1, lettera h), della l.r. 65/2014;
Art. 18
Disciplina per il governo del territorio e per gli interventi edilizi
1. Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale destinato all'attività agrituristica devono essere realizzati utilizzando materiali costruttivi tipici e nel rispetto delle tipologie e degli elementi architettonici e decorativi caratteristici dei luoghi, con l'esclusione di tipologie riferibili a monolocali. Le opere e gli impianti di pertinenza ai fabbricati ad uso agrituristico e le aree per la sosta degli ospiti campeggiatori devono essere realizzati in modo da integrarsi con l'ambiente circostante, con particolare riferimento alle sistemazioni e agli arredi esterni, alla regimazione idraulica e allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi. Gli interventi devono comunque garantire una sufficiente dotazione di acqua avente caratteristiche di potabilità.(8) Comma prima sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1, art. 199, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 58.
b bis) degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell’articolo 41, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) nonché di quelli realizzati ai sensi dell’articolo 73, comma 4, dellal.r. 65/2014 , salvo che al termine del programma aziendale pluriennale risultino non più necessari o atti all’attività agricola per la quale sono stati realizzati. (41) Lettera prima aggiunta con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 18, ed ora così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 58.
6. Non possono essere realizzate nuove costruzioni per l'attività agrituristica e per le attrezzature e i servizi ad essa afferenti, fatta salva la realizzazione dei volumi di cui al comma 1, lettera c)
dell'articolo 17 , dei servizi igienico-sanitari, dei volumi tecnici e la realizzazione degli impianti sportivo-ricreativi secondo le norme tecniche definite nel regolamento di attuazione.
Per i servizi igienico-sanitari è ammessa la realizzazione di un unico manufatto con caratteristiche tipologiche e costruttive tali da garantirne il corretto inserimento nel contesto paesaggistico. (104) Parole aggiunte con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 4.
7. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata nei casi in cui, per accertati motivi strutturali, non possono essere applicate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Regolamento di attuazione dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13), con opere provvisionali. (43) Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 18.
Art. 19
Requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza per gli alloggi agrituristici
1. I requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza degli alloggi agrituristici sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione, nonché quelli previsti dal regolamento di attuazione.
2. Il regolamento di attuazione per i requisiti strutturali e igienico-sanitari tiene conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici. In particolare il regolamento stabilisce le deroghe ai limiti di altezza dei locali e di superficie aero-illuminante previsti dalle norme vigenti, garantendo le condizioni minime strutturali ed igienico-sanitarie da ritenersi sufficienti in sede di accertamento da parte della competente autorità sanitaria. (44) Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 19.
4. Nell'esercizio dell'attività escursionistica, le aziende agricole ricadenti nei territori classificati montani ai sensi della normativa vigente possono fornire ospitalità, nei limiti previsti dalla presente legge, in immobili, ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri o altri percorsi di viabilità secondaria e che possiedono i requisiti per i rifugi alpini previsti dall' articolo 37 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo – l.r. 23 marzo 2000, n.42) e successive modifiche.
Art. 20
Requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza per l'ospitalità in spazi aperti
1. Nello svolgimento dell'attività di ospitalità in spazi aperti devono essere rispettati i requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti nonché quelli previsti dal regolamento d'attuazione che prevede in particolare le superfici minime e le caratteristiche delle piazzole, dei percorsi, delle sistemazioni delle aree di parcheggio e dei servizi.
Art. 21
1. Nello svolgimento delle attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo devono essere rispettati i requisiti tecnici edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti, nonché quelli previsti nel regolamento d’attuazione.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo devono, comunque, essere previsti servizi igienici nella misura minima indicata dal regolamento di attuazione.
3. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono utilizzate nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle norme di sicurezza, secondo quanto indicato nella legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico- sanitari delle piscine ad uso natatorio).
Art. 22
1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 (Regolamento del Parlamento e del Consiglio sull’igiene degli alimenti), al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) nonché al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per alimenti di origine animale).
2. Per l’applicazione della disciplina sull’autocontrollo igienico-sanitario nelle aziende agrituristiche che svolgono attività di preparazione e di somministrazione, per la consumazione sul posto di pasti, alimenti e bevande, ivi compresi la degustazione e l’assaggio dei prodotti aziendali, nel regolamento di attuazione sono indicate procedure semplificate di autocontrollo nel rispetto del reg. (CE) 852/2004 sull’igiene dei prodotti.
3. L’attività di macellazione per la fornitura diretta al consumatore finale di piccoli quantitativi di carni di animali macellati nell’azienda agricola in cui sono stati allevati è consentita, previa presentazione della SCIA (62) Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69, art. 10.
di cui al d.p.g.r. 40/R/2006 e nel rispetto delle norme contenute nel regolamento di attuazione, in particolare attinenti a: a) specie e quantità di animali che possono essere macellati;
b) caratteristiche dei locali di macellazione;
c) attività di preparazione, somministrazione e consumo diretto nel luogo di produzione;
d) attività di preparazione e somministrazione di preparati a base di carne prodotta in azienda.
4. Nel caso di somministrazione di pasti, il regolamento di attuazione definisce i limiti in base ai quali per l’idoneità della cucina è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione. Sono fatte salve le disposizioni relative al d.lgs. 193/2007 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).
5. Il regolamento di attuazione definisce i limiti in base ai quali la cucina di cui al comma 4 può essere utilizzata dagli ospiti, fermo restando la disponibilità di uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti.
Titolo II bis
Art. 22 bis
3. Nel caso in cui l’attività di fattoria didattica sia attivata nell’ambito dell’agriturismo, l’imprenditore provvede agli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 per la presentazione della DUA e della SCIA.
4. Le imprese agricole non possono esercitare attività di fattoria didattica nei casi di cui all’articolo 8, comma 1.
Art. 22 ter
1. Per lo svolgimento delle attività di fattoria didattica è necessaria la presenza dell’imprenditore agricolo o di un suo coadiuvante familiare o di un collaboratore. Tali soggetti devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) attestato di frequenza rilasciato a seguito di un percorso di formazione obbligatoria per operatore di fattoria didattica organizzato ai sensi dell’articolo 22 quater;
b) diploma o laurea in materie pedagogiche;
c) diploma o laurea in materie agrarie;
d) qualifica di guida ambientale;
e) dichiarazione di aver svolto attività didattiche e di animazione rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, o comunque ogni altra attività di cui all'articolo 14, nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore dellalegge regionale gennaio 21 gennaio 2014, n. 4 (Disciplina delle fattorie didattiche. Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”); la dichiarazione attesta anche gli eventuali istituti scolastici e/o gli altri istituiti, organismi, enti o associazioni ai quali è stata rivolta tale attività; f) attestato di frequenza di un corso di formazione avente ad oggetto l’attività di fattoria didattica organizzato dalle province, da altre regioni o dalle associazioni di categoria e conseguito prima dell’entrata in vigore dellal.r. 4/2014 . 2. Per lo svolgimento dell’attività di fattoria didattica l’imprenditore deve stipulare un’apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori.
3. Con regolamento di attuazione sono disciplinati in particolare:
a) i requisiti tecnici dei locali, degli spazi aperti o di altre strutture aziendali utilizzati per l’attività di fattoria didattica;
b) i requisiti organizzativi in funzione della tipologia dei partecipanti;
c) i limiti e le modalità di utilizzo del logo identificativo di cui all’articolo 22 sexies;
d) le caratteristiche della polizza assicurativa di cui al comma 2.
Art. 22 quater
1. I corsi di formazione obbligatoria per operatore di fattoria didattica sono predisposti nell’ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/ R (Regolamento di esecuzione della legge regionale. 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”). 2. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore dellal.r. 4/2014 , la Giunta regionale, con deliberazione, definisce i percorsi formativi di cui al comma 1, e i contenuti tecnico-culturali del programma dei corsi. Art. 22 quinquies
1. Le imprese che svolgono le attività di fattoria didattica sono inserite nell’elenco regionale delle fattorie didattiche, tenuto da ARTEA tramite l’utilizzo del sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) e dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura). 2. I dati presenti nell’elenco regionale delle fattorie didattiche possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.
Art. 22 sexies
1. Le fattorie didattiche utilizzano un logo identificativo approvato dalla competente struttura della Giunta regionale e denominato “Rete delle fattorie didattiche della Toscana.”.
2. Il logo identificativo è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria didattica, secondo limiti e modalità di utilizzo del logo definite dal regolamento di cui al comma 3 dell’articolo 22 ter.
Titolo II TER
Art. 22 septies
1. Possono esercitare le attività di enoturismo:
a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile che svolge attività di vitivinicoltura;
b) i comitati di gestione delle strade del vino e dell’olio o del vino riconosciute ai sensi della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità), e la federazione delle strade del vino, dell’olio e dei sapori di Toscana;
c) le cantine sociali cooperative e i loro consorzi alle quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino;
d) i consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica.
2. Possono esercitare le attività di oleoturismo:
a) l’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all’articolo 2135 del codice civile che svolge attività di olivicoltura e produzione di olio extra-vergine di oliva;
b) i comitati di gestione delle strade del vino e dell’olio o dell’olio, riconosciute ai sensi della l.r. 45/2003 e la federazione delle strade del vino, dell’olio e dei sapori di Toscana;
c) gli oleifici sociali cooperativi ed i loro consorzi ai quali i soci conferiscono i prodotti dei propri oliveti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione dell’olio extra-vergine di oliva;
d) i consorzi di tutela delle denominazioni di origine (DO) e indicazione geografica protetta (IGP) dell’olio extra-vergine di oliva.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che intendono avviare le attività di enoturismo e di oleoturismo, sono soggetti alla presentazione, mediante STAR, della SCIA allo SUAP del comune in cui si esercita l’attività. Il modello della SCIA è approvato con decreto del dirigente del settore competente della Giunta regionale.
4. Nel caso in cui l’attività di enoturismo e di oleoturismo sia attivata nell’ambito dell’agriturismo, l’imprenditore provvede agli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 per la presentazione della DUA e della SCIA.
5. Le attività di enoturismo e di oleoturismo non possono essere esercitate dai soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, lettere b), c), d) ed e).
Art. 22 octies
1. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo e di oleoturismo è necessaria la presenza del titolare dell’azienda o di un familiare coadiuvante o di un socio delegato o di un dipendente delegato o di un collaboratore esterno. Tali soggetti devono avere conoscenza delle caratteristiche del territorio ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice e di impresa agricola);
b) attestato di frequenza con profitto rilasciato a seguito di un percorso formativo obbligatorio per il conseguimento del requisito della capacità professionale necessario per la qualifica di IAP ai sensi della l.r. 45/2007;
c) diploma o laurea in materie agrarie;
d) titolo di enologo, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129 (Ordinamento della professione di enologo) per l’enoturismo o iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini e extravergini ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 313 (Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva), per l’oleoturismo;
e) dichiarazione di aver svolto attività in ambito vitivinicolo o olivicoleico nei cinque anni precedenti l’inizio dell’attività di enoturismo o di oleoturismo. La dichiarazione deve essere completa delle indicazioni relative alle aziende e ai periodi di svolgimento dell’attività stessa;
f) attestato di frequenza con profitto di un corso di formazione avente a oggetto l’attività vitivinicola o olivoleica organizzato dalle associazioni di categoria, ordini professionali, agenzie di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a cinquanta ore di formazione teorica/pratica. Nel caso di corsi di formazione avente per oggetto tutte e due le attività la durata minima è settantacinque ore.
Art. 22 novies
1. Fermi restando i requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività di enoturismo o di oleoturismo devono avere i seguenti standard minimi di qualità:
a) apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all’interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
c) cartello da affiggere all’ingresso contenente i dati relativi all’accoglienza enoturistica o oleoturistica e almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
d) sito o pagina web aziendale almeno in italiano e in inglese;
e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
f) materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l’italiano;
g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica vitivinicole, olivicole, e agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l’attività enoturistica o oleoturistica;
h) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall’operatore enoturistico o oleoturistico;
i) l’attività di degustazione del vino e dell’olio extravergine di oliva all’interno delle cantine, dei frantoi e delle aziende agricole deve essere effettuata con calici, bicchieri in vetro, in cristallo o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto.
2. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo e di oleoturismo è necessario stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori.
Art. 22 decies
1. Nel caso in cui le attività di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari non siano svolte in ambito agrituristico, l’abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali deve avvenire con prodotti agroalimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Toscana quali:
a) prodotti a denominazione di origine protetta (119) Parole così sostituite con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 13.
(DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG) e prodotto di montagna di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; b) prodotti ottenuti con tecniche di produzione integrata di cui alla legge regionale 14 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole);
c) prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
d) prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991 e del regolamento (CE) n. 889/2008 del 5 settembre 2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli.
1 bis. Nel caso in cui le attività di degustazione dell’olio extra-vergine di oliva in abbinamento a prodotti agroalimentari non siano svolte in ambito agrituristico, l’abbinamento ai prodotti olivooleici aziendali deve avvenire con prodotti agroalimentari preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Toscana indicati al comma 1, lettere a), b), c), e d). (120) Comma inserito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 13.
2. Nel caso in cui le attività di degustazione del vino e dell'olio extra-vergine di oliva (121) Parole inserite con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 13.
in abbinamento a prodotti agroalimentari siano svolte in ambito agrituristico si applicano gli articoli 10 e 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana”). Art. 22 undecies
1. I soggetti di cui all’articolo 22 septies, comma 1, che svolgono le attività di enoturismo e di oleoturismo (123) Parole inserite con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 14.
sono inseriti nell’elenco regionale degli operatori tenuto dall’ARTEA tramite l’utilizzo del SIART e dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui agli articoli 2 e 3 della l.r. 23/2000 a seguito della presentazione della SCIA. 2. I dati presenti nell’elenco regionale possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.
Titolo III
VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI
Art. 23
1. La vigilanza sull’osservanza della presente legge è esercitata dai comuni, salvo quanto previsto al comma 4.
2. Per l’accertamento e la contestazione delle infrazioni alla presente legge si applica la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
3. I comuni sono tenuti ad effettuare, annualmente, un controllo a campione su almeno il 10 per cento delle strutture presenti nel territorio comunale.
4. La Regione effettua esclusivamente le verifiche sul rispetto del requisito della principalità dell’attività agricola in rapporto alle attività agrituristiche indicate nel titolo abilitativo, sulla classificazione, sulle caratteristiche delle strutture, sulla natura dei prodotti di cui all’articolo 15 nel caso di somministrazione di pasti, alimenti e bevande. La Regione controlla il mantenimento del requisito della principalità di cui all’articolo 7 su tutte le aziende agrituristiche almeno ogni tre anni. Il controllo sugli altri requisiti è effettuato su un numero di strutture non inferiore al 10 per cento delle strutture presenti sul territorio regionale. L’esito dei controlli è comunicato ai comuni. (83) Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 59; poi così sostituito con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 5.
6. Il regolamento di attuazione definisce le linee guida per lo svolgimento del controllo di cui ai commi 3 e 4.
7. I comuni trasmettono alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull’attività di controllo svolta nell’anno precedente.
Art. 24
1. L’imprenditore agricolo che esercita, anche in forma occasionale, le attività agrituristiche senza il titolo abilitativo di cui all’articolo 8 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. Il comune con propria ordinanza dispone la chiusura dell’esercizio aperto senza titolo abilitativo. L’attività agrituristica non può essere intrapresa dall’imprenditore responsabile dell’infrazione di cui al presente comma nei dodici mesi successivi all’emissione dell’ordinanza.
2. Chiunque utilizza le denominazioni agriturismo o agrituristico e i termini attributivi derivati senza avere il titolo abilitativo, in quanto privo dei requisiti soggettivi per ottenerlo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro nonché all’obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione locale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.
3. Chiunque utilizza denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o agrituristico e i termini attributivi derivati senza averne titolo e chiunque, nell’esercizio dell’attività e nei rapporti con i terzi, induca in errore i potenziali utenti tramite informazioni ingannevoli è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro nonché all’obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione locale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.
4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 non possono usufruire e sono esclusi dalle attività promozionali finanziate o cofinanziate da soggetti pubblici per un periodo massimo di un anno.
5. L’imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 euro nei seguenti casi:
a) mancato rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel titolo abilitativo;
b) mancata esposizione al pubblico del titolo abilitativo;
c) mancata segnalazione dei locali ove si svolgono attività diverse da quelle agrituristiche e/o agricole;
d) violazione degli obblighi di cui alla presente legge o al regolamento di attuazione non altrimenti sanzionati.
5 bis. L’imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche che nel corso dell’anno solare per più di tre volte omette di trasmettere la comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, o la trasmette parzialmente o totalmente non compilata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni omissione o trasmissione parzialmente o totalmente non compilata. (105) Comma inserito con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 6.
6. L’imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro nei seguenti casi:
a) tabella riepilogativa dei prezzi compilata in modo non corretto o incompleto, oppure non esposta;
6 bis. L’imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 400,00 ad euro 2.000,00 per ogni tipologia di prodotto non conforme a quanto stabilito dalla presente legge e dal regolamento di attuazione, acquistato o utilizzato per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande. (107) Comma così sostituito con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 6.
6 ter. Chiunque svolge le attività di fattoria didattica e le attività di enoturismo e di oleoturismo senza aver presentato la SCIA di cui, rispettivamente, all'articolo 22 bis e all'articolo 22 septies, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Il comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di fattoria didattica, di enoturismo e di oleoturismo non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi. (73) Comma inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4, art. 10.
(101) Comma prima sostituito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 13; poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 15.
6 quater. Chiunque svolge le attività di fattoria didattica in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 22 ter o dei requisiti definiti nel regolamento di attuazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. (73) Comma inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4, art. 10.
7. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate, qualora il soggetto nei cinque anni successivi alla commissione di una delle violazioni di cui al presente articolo, per la quale non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ne commetta un’altra della stessa indole.
8. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 5 bis, 6 ter, 6 quater e 6 quinquies (108) Parole così sostituite con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 6.
sono applicate dal comune e i relativi proventi sono da esso direttamente introitati. Le sanzioni di cui ai commi 6 e 6 bis sono applicate dalla Regione e i relativi proventi sono da essa direttamente introitati. (86) Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 60.
9. Sono fatte salve le sanzioni previste dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) nonché, per quanto applicabili, le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali vigenti.
Art. 25
1. Qualora sia accertata la violazione dei limiti di recettività stabiliti, oltre all’applicazione della sanzione pecuniaria, l’esercizio dell’agriturismo è sospeso con provvedimento del comune per un periodo da uno a trenta giorni.
2. In caso di reiterazione delle violazioni, come indicato dall’articolo 24, comma 7, oltre al raddoppio della sanzione amministrativa, si applica la sospensione dell’esercizio per un periodo da uno a trenta giorni.
3. Qualora venga meno uno o più dei requisiti oggettivi in base ai quali è stato avviato l’esercizio dell’agriturismo, il comune fissa un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il comune sospende fino a tale termine l’esercizio dell’agriturismo. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il comune dispone la cessazione dell’attività.
4. L’esercizio della attività agrituristica può essere sospeso con provvedimento del comune qualora le aziende che svolgono attività agrituristica non si sono adeguate entro i termini di cui all’articolo 30, commi 4 e 5 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 80.
5. E’ altresì disposta la cessazione dell’attività di agriturismo nei seguenti casi:
a) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività agrituristica;
b) qualora l’interessato abbia sospeso l’attività senza darne comunicazione al comune.
6. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui all’articolo 19, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della l. 22.7.1975, n. 382).
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE ABROGATIVE
Art. 26
1. Nel regolamento di attuazione sono determinate specifiche condizioni di agevolazione ai fini dell’applicazione della principalità dell’attività agricola:
b) per le aziende agricole con superficie prevalentemente boscata;
c) per le attività agrituristiche di ridotte dimensioni individuate nel regolamento di attuazione.
Art. 27
Art. 28
1. Ai fini dell’aggiornamento dell’archivio regionale delle aziende agrituristiche, i comuni trasmettono alla Giunta regionale, con le modalità telematiche previste dalla l.r. 40/2009, i dati relativi alle DIA ricevute.
2. L’archivio regionale delle aziende agrituristiche è tenuto secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale e i dati presenti possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.
3. L’accesso ai dati presenti nell’archivio è garantito ai soggetti pubblici che lo richiedono per motivi istituzionali.
Art. 29
Incentivi finanziari
1. Alle imprese agricole singole o associate che esercitano l'attività agrituristica si applicano le norme di incentivazione finanziaria previste dalle vigenti leggi di finanziamento nel settore agricolo.
Art. 30
Monitoraggio e valutazione
a) una valutazione sul conseguimento delle finalità di cui all'
articolo 1 , comma 1;
b) dati relativi all'attività di vigilanza e controllo di cui all'
articolo 23 svolta dagli enti competenti;
Art. 31
Norme transitorie, abrogazioni
1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione e da tale data è abrogata la
legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76 (Disciplina delle attività agrituristiche) e successive modifiche.
2. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di cui al comma 1, i quali si concludono a norma della disciplina previgente.