Menù di navigazione

Legge regionale 23 giugno 2003, n. 30

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 2 luglio 2003

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione Toscana sostiene l'agricoltura, in armonia con la politica di sviluppo rurale della Comunità europea, anche mediante la disciplina di idonee forme di turismo nella campagna, denominato agriturismo, volte a:
a) favorire lo sviluppo agricolo e forestale attraverso la promozione di iniziative di sostegno alle attività agricole; (10)

Parole inserite con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 1.

b) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita;
c) valorizzare il patrimonio rurale, naturale ed edilizio;
d) favorire la tutela dell'ambiente e promuovere i prodotti agricoli regionali tradizionali e di qualità certificata, le produzioni agroalimentari di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche nonché l'enoturismo e l’oleoturismo; (110)

Lettera così sostituita con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 2.

;
e) valorizzare le tradizioni e le attività socio-culturali del mondo rurale;
f) sviluppare il turismo sociale e giovanile nonché il turismo a favore di soggetti svantaggiati; (11)

Parole aggiunte con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 1.

f bis) favorire e sviluppare la valorizzazione dei prodotti agroalimentari attraverso la filiera corta; (12)

Lettera inserita con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 1.

f quater) favorire la promozione delle attività agrituristiche. (12)

Lettera inserita con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 1.

Art. 2
Definizioni
1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità, esercitate dai soggetti di cui all' articolo 5 , attraverso l'utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione (13)

Parole soppresse con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 2.

con l'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile che deve rimanere principale, secondo quanto disposto dalla presente legge.
2. Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti dalla presente legge:
a) dare alloggio in appositi locali aziendali;
b) ospitare i campeggiatori in spazi aperti;
c) organizzare attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo (124)

Parole soppresse con l.r. 27 aprile 2023, n. 20, art. 12.

riferite al mondo rurale;
d) somministrare pasti, alimenti e bevande, degustazioni e assaggi e organizzare eventi promozionali, utilizzando prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta. (14)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 2.

2 bis. Per fattorie didattiche si intendono le attività didattiche ed educative rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e ad altre tipologie di soggetti interessati, svolte dalle imprese agricole. (64)

Comma prima aggiunto con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4, art. 2.

2 bis 1. Le attività rivolte alle altre tipologie di soggetti interessati sono realizzate nell'ambito di progetti educativi promossi da istituti scolastici, università, organizzazioni professionali agricole ed altre associazioni. (65)

Comma aggiunto con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4, art. 2.

2 bis 2. Per enoturismo e oleoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza rispettivamente del vino e dell'olio extra-vergine di oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite e dell'olivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole e oleicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine e dei vigneti, dei frantoi e degli oliveti. (89)

Comma prima aggiunto con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 2; poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 3.

2 ter. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 2 bis. (15)

Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 2.

Art. 3
Denominazione delle attività agrituristiche e commistione con le altre attività(16)

Rubrica così sostituita con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art.3.

1. Le denominazioni agriturismo o agrituristico e i termini attributivi derivati (17)

Parole aggiunte con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art.3.

sono riservati esclusivamente alle attività agrituristiche svolte ai sensi della presente legge.
2. L’azienda agricola che esercita attività agrituristiche (18)

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art.3.

, nel caso in cui sia iscritta nel registro dei produttori biologici, ai sensi della legge regionale 16 luglio 1997, n. 49 (Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici), o sia concessionaria del marchio agriqualità, di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole), può far seguire al termine agriturismo un riferimento al marchio utilizzato.
2 bis. All’interno dell’azienda agricola che esercita attività agrituristiche, i locali ove si svolgono attività diverse da quelle agrituristiche e/o agricole come definite dall’articolo 2135 del codice civile devono essere indicati con apposita segnaletica. (19)

Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80, art. 3.

Art. 4
Ambito di applicazione
1. Nel caso in cui un'impresa agricola sia costituita da più aziende o da più unità tecniche economiche (UTE), le disposizioni della presente legge si applicano a ciascuna azienda o a ciascuna UTE.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 28 maggio 2004, n. 27 , art. 1, ed ora così sostituito con .l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 28 maggio 2004, n. 27 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 maggio 2004, n. 27 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 198, poi sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 57; infine così sostituita con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 199, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 199.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art.3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art.3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art.3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art.4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 6. Poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 9, ed ora così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola aggiunta con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 13; poi così sostituito con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima aggiunta con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 18, ed ora così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 18, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 67.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo prima sostituito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 1; poi sostituito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 1 ; infine così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 56.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 56.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 59; poi così sostituito con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 59.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 61.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 2 ; poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo inserito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 6 ; poi rubrica così sostituita con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 7 ; poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 8 ; poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 9 . poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 13 ; poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero prima inserito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 7 . Poi dichiarato illegittimo con Sito esternosentenza n. 68 del 2023 della Corte costituzionale, che si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 maggio 2022, n. 15 (Disciplina dell’oleoturismo e dell’ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003), che appunto inseriva il numero 3 bis) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 30/2003.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 14 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.