Legge regionale 13 maggio 2003, n. 25
Interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue).(2)
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 16 maggio 2003
Art. 2
- Beneficiari e misura degli interventi (4)
1. Il contributo di cui all' articolo 1 , comma 2 è concesso alle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, comprese in una o più celle di campionamento in cui è suddiviso il territorio toscano, che mettono a disposizione dell'autorità sanitaria un numero di capi adeguato alle esigenze del piano di sorveglianza sierologica. Il contributo è concesso proporzionalmente al numero dei capi che vengono annualmente resi disponibili per i prelievi a partire dal 1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2005. Ogni singola azi enda può rendere disponibili non più di dodici capi l'anno o il numero di capi ritenuti indispensabili dall'autorità sanitaria competente per territorio. Per ogni capo messo a disposizione dell'autorità sanitaria viene erogata una somma pari a 90,00 euro, rapportata all'intero anno solare, proporzionalmente ridotta in relazione al periodo di effettiva messa a disposizione.
1 bis. Per i prelievi effettuati a partire dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007, il contributo è concesso secondo le modalità di cui al comma 1 nella misura non superiore a euro 90,00 a capo. (7)
Note del Redattore:
E' stata modificata con l.r. 13 maggio 2003, n. 26 , in adeguamento ai rilievi espressi dalla Commissione Europea.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.