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Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43

Legge finanziaria per l'anno 2003.

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima del 30 dicembre 2002

Art. 10
- Realizzazione del Programma pluriennale degli investimenti 2003-2005
1. Gli interventi previsti nel Programma pluriennale degli investimenti 2003-2005, contenuto nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) per l'anno 2003, sono attuati sulla base di piani e programmi approvati ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), di durata triennale, relativi ad ogni specifico intervento.
2. Annualmente la Giunta regionale, con propria deliberazione, può rimodulare il piano finanziario dei singoli interventi sulla base delle esigenze effettive di investimento di ciascuno di essi, tenendo comunque fermi gli stanziamenti complessivamente assegnati ad ogni singolo intervento; a tal fine, le variazioni fra le unità previsionali di base (UPB) relative agli interventi di cui al comma 1, sono effettuate con deliberazione della Giunta regionale.
3. La Giunta regionale presenta entro il 30 aprile di ogni anno al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del Programma di cui al comma 1. La relazione dà conto, fra l'altro, degli indicatori di monitoraggio e della valutazione di ciascun intervento.

Note del Redattore:

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2001, n.2 .

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Articolo abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Lettera aggiunta con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 22 ottobre 2004, n. 54 , art.1.

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Articolo abrogato con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 9.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.