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Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22

Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 3 luglio 2002

Titolo VI
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 39
- Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte:
a) quanto agli oneri di cui all'articolo 5 , comma 1, lettera b), per il corrente esercizio e per i due esercizi successivi con le risorse iscritte nella U.P.B. 111 "Azioni di sistema Regioni-Enti locali" e nella U.P.B. 711 "Funzionamento della struttura regionale", definite con il Piano di formazione del personale di cui al C.C.N.L. del personale delle Regioni e delle autonomie locali;
b) quanto agli oneri di cui all'articolo 5 , comma 1, lettere a), c), d) ed e), decorrenti dall'esercizio 2003, con le risorse iscritte nelle U.P.B. di riferimento da istituire in bilancio, per unaquota da definire in sede di bilancio regionale pluriennale.
Art. 40
- Abrogazioni
1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 4 agosto 1997, n. 62 (sostegno alle imprese televisive e all'editoria locale);
b) la legge regionale 1 febbraio 2000, n. 10 (istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni);
c) la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 80 (modifiche allalegge regionale 1 febbraio 2000, n. 10 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni").
Art. 41
- Disposizioni transitorie
1. L'elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 62 del 1997 rimane operante ai fini del titolo V sinoalla effettiva costituzione del registro degli operatori della comunicazione di cui all'articolo 34 della presente legge.
2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le somme residuate sui fondi costituiti presso Fidi Toscana spa ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 62 del 1997 , confluiscono nei fondi previsti dall'articolo 36, comma 1.
3. Per l'anno 2002, i procedimenti amministrativi conseguenti alla presentazione di domande di finanziamento e di garanzia sussidiaria per interventi di innovazione tecnologica sono portati a termine secondo le disposizioni di cui allalegge regionale n. 62 del 1997 .
4. I componenti del CORECOM, nominati ai sensidella legge regionale n. 10 del 2000 , come modificata dallalegge regionale n. 80 del 2000 , restano in carica sino alla scadenza naturale del loro mandato.

Note del Redattore:

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 12.

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Articolo abrogato con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 73.

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Numero così sostituito con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 20.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2010, n. 64 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 11 maggio 2011, n. 19 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Il comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 64/2010 prevede che la riduzione dei componenti, da sette a cinque, decorra dal primo rinnovo del CORECOM Toscana successivo alla data di entrata in vigore della legge di modifica.

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Articolo inserito con l.r. 5 ottobre 2011, n. 48 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 10.

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Articolo abrogato con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 12.

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Numero abrogato con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 12.

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Numero aggiunto con l.r.9 agosto 2013, n. 47 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 marzo 2017, n. 10 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.