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Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22

Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 3 luglio 2002

Titolo IV
- DISCIPLINA DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
Capo I
- COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
Art. 20
- Definizione
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), istituito presso il Consiglio regionale, è organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazioni, nonché organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", ai sensi e per gli effetti dell'Sito esternoarticolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo). Il presente titolo ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento, in attuazione del citatoSito esternoarticolo 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997 e nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dall'Autorità ai sensi della medesima disposizione.
Art. 21
- Composizione
1. Il CORECOM è costituito dacinque (4)

Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2010, n. 64, art. 3.

(7)

Il comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 64/2010prevede che la riduzione dei componenti, da sette a cinque, decorra dal primo rinnovo del CORECOM Toscana successivo alla data di entrata in vigore della legge di modifica.

componenti, compreso il Presidente, scelti fra persone in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e appositamente valutati.
2. Il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale di concerto con il Presidente del Consiglio regionale. Gli altriquattro (4)

Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2010, n. 64, art. 3.

componenti sono eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato adue.(4)

Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2010, n. 64, art. 3.

3. I componenti del CORECOM sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, restano in carica cinque anni e non sono rieleggibili.
4. Nel corso della prima seduta, il Comitato elegge il Vicepresidente. All'elezione si provvede a scrutinio segreto. Risulta eletto colui che ha ottenuto il voto della maggioranza dei componenti il Comitato. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, risulta eletto, in seconda votazione, chi abbia ottenuto la maggioranza dei voti e, in caso di parità, il più anziano di età.
5. Il Presidente del Consiglio regionale informa l'Autorità dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del CORECOM.
6. Al rinnovo del CORECOM si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza del Comitato in carica.
7. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un membro del CORECOM, il Consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo membro, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del Comitato. (18)

Comma così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 1.

Art. 22
1. I componenti del CORECOM sono soggetti alle seguenti incompatibilità:
a) politiche: membro del Parlamento europeo e italiano, del Governo, dei consigli e delle giunte regionali, provinciali e comunali; presidente della regione; sindaco; presidente della provincia; presidente o direttore di enti pubblici anche economici nominato da parte del Parlamento, del Governo, degli organi regionali, provinciali e comunali; componenti di organi esecutivi dei partiti e movimenti politici, a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale.
b) economico-professionali: amministratore, socio, dipendente di imprese pubbliche e private operanti nel settore radiotelevisivo, delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione; titolare di rapporti di collaborazione e consulenza con i soggetti sopra indicati; coloro, esterni alla Regione Toscana, di cui lo stesso CORECOM si avvalga nell’esercizio delle funzioni di conciliazione e di definizione delle controversie relative ai servizi di telecomunicazione; dipendente della Regione Toscana. I soci risparmiatori delle società di capitali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità.
Art. 22 bis
- Sospensione
1. I componenti del CORECOM candidati alle elezioni del Parlamento europeo ed italiano, dei consigli regionali, provinciali e comunali, sono sospesi dall’incarico e dalle funzioni dalla data di presentazione delle liste elettorali alla data di proclamazione degli eletti.
2. Nel periodo di tempo di cui comma 1, al componente del CORECOM è sospesa l’indennità di funzione.
3. E’ fatto obbligo ai componenti del CORECOM comunicare al Presidente del Consiglio regionale, alla data di presentazione delle liste elettorali, la loro candidatura alle elezioni di cui al comma 1. (9)

Articolo inserito con l.r. 5 ottobre 2011, n. 48, art. 1.

Art. 23
- Decadenza
1. I componenti del CORECOM decadono dall'incarico qualora non intervengano, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente del Comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare.
2. I componenti decadono, altresì, qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 22 , e l'interessato non provveda a determinarne la cessazione.
3. La causa di incompatibilità è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale, sia d'ufficio sia su segnalazione del presidente del CORECOM, con l'invito a presentare proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 2, a far cessare la causa di incompatibilità entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale:
a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 2, rimossa;
b) propone l'adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio regionale negli altri casi.
5. Le decisioni di cui al comma 4 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del CORECOM e all'Autorità.
6. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente del CORECOM. In tale ipotesi, il provvedimento di archiviazione o di decadenza è adottato dal Presidente della Giunta regionale di concerto con il Presidente del Consiglio regionale, a conclusione dell'istruttoria effettuata da quest'ultimo.
Art. 24
- Dimissioni
1. Le dimissioni dei componenti il CORECOM sono presentate, tramite il Presidentedel Comitato stesso, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente sono presentate direttamente dall'interessato al Presidente del Consiglio regionale e comunicate al Presidente della Giunta.
2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari. Provvede, altresì, ad informare l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni.
Art. 25
- Funzioni del Presidente
1. Il Presidente del CORECOM:
a) rappresenta il Comitato;
b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate; la convocazione del Comitato è obbligatoria se richiesta da almeno due membri; c) cura i rapporti con gli organi della Regione, con l'Autorità e gli altri organi statali.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
Art. 26
- Regolamento interno
1. Il CORECOM, con regolamento interno, da approvare a maggioranza dei tre quarti dei componenti, disciplina la propria organizzazione ed il proprio funzionamento e definisce i criteri e le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nel settore delle comunicazioni e dell'informazione.
Art. 27
- Indennità e rimborsi
1. (8)

Si veda anche l’articolo 1 della legge 29 dicembre 2010, n. 64.

Al Presidente ed ai componenti del CORECOM è attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, il cui importo è stabilito con deliberazione del Consiglio regionale, con riferimento all'indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale.
2. Ai componenti del CORECOM che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dirigenti regionali.
3. Ai componenti del CORECOM che, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del Comitato, si recano in località diverse da quella di residenza o abituale di lavoro, è dovuto il trattamento economico di missione, nonché il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dirigenti regionali.
4. L'assenza senza giustificato motivo ad una seduta del CORECOM, è comunicata al Presidente del Consiglio regionale e comporta la riduzione di un sesto dell'indennità mensile di funzione di cui al comma 1.
Capo II
- FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE
Art. 28
- Funzioni
1. Il CORECOM è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate ai sensi dell'Sito esternoarticolo 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997 .
Art. 29
1. Il CORECOM svolge le seguenti funzioni proprie:
a) Funzioni di consulenza e di proposta per il Consiglio regionale e la Giunta regionale; in particolare:
1) formula proposte, orientamenti e indicazioni al Consiglio regionale e alla Giunta regionale in materia di ordinamento della comunicazione e dell’informazione, qualsiasi mezzo di comunicazione coinvolga;
2) può inviare osservazioni e proposte alla Commissione referente e chiedere di essere sentito sulle proposte di legge all’esame del Consiglio regionale rientranti negli ambiti delle materie della comunicazione e dell’informazione;
3) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 1 e 2,Sito esternodella l. 249/1997 , nonché sui bacini di utenza;
4) effettua ricerche nel settore della comunicazione e dell’informazione su richiesta degli organi della Regione o di propria iniziativa;
5) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale;
6) formula proposte e si esprime in ordine a forme di collaborazione fra la Regione, il servizio pubblico radiotelevisivo, istituzioni ed organismi culturali, operatori della comunicazione;
7) propone, sostiene e realizza iniziative inerenti alla formazione in materia di comunicazione e informazione;
8) attua idonee forme di consultazione, nelle materie di propria competenza, con i soggetti operanti nel settore della comunicazione e dell’informazione, con le associazioni degli utenti, con le istituzioni scolastiche e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati;
9) promuove il livello qualitativo della comunicazione e dell’informazione locale, anche attraverso premi a produzioni di qualità, conferiti previa emanazione di bando pubblico;
10) promuove l’indipendenza e il pluralismo dell’informazione in ambito regionale;
11) promuove, quale organo funzionale dell’Autorità, nel mondo dell’informazione e della comunicazione locale, la conoscenza, il rispetto dei principi e delle regole contenute nella delibera 15 maggio 2019, n. 157 dell’Autorità (Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech), per evitare ogni forma di discriminazione diretta o indiretta basata su sesso, origine etnica, religione, orientamento politico o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
12) svolge analisi e monitoraggi finalizzati a verificare la diffusione della cultura della sicurezza stradale ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana);
13) sottoscrive protocolli d’intesa con la Giunta regionale per la rilevazione e la messa a disposizione dei dati necessari relativi alle imprese dell’informazione iscritte nel registro degli operatori della comunicazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge regionale 4 luglio 2013 n. 34 (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla l.r. 35/2000 , alla l.r. 22/2002 ed alla l.r. 32/2002 );
14) predispone, d’intesa con il Consiglio regionale, un rapporto sullo stato delle imprese di informazione toscane con cadenza triennale, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della l.r. 34/2013;
15) realizza azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, anche attraverso la partecipazione al Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo di cui alla legge regionale 26 novembre 2019, n. 71 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo);
b) Funzioni gestionali:
1) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui all' Sito esternoarticolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di comunicazione radiofonica e televisiva), garantendo adeguati spazi di informazione ed espressione in ordine alla trattazione di tematiche sociali e culturali;
2) cura il censimento periodico dell’emittenza radiotelevisiva regionale, dell’editoria tradizionale e telematica e degli operatori locali in materia di telecomunicazioni.
2. Il CORECOM svolge le funzioni proprie anche attraverso accordi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e attraverso procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
Art. 30
- Funzioni delegate
1. Il CORECOM svolge le funzioni di gestione, garanzia e controllo delegate dall'Autorità ai sensi dell'Sito esternoarticolo 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997 e del regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999, di seguito denominato "regolamento dell'Autorità".
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono delegate al CORECOM mediante la stipula delle convenzioni previste dall'articolo 2 del regolamento dell'Autorità, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale, e dal Presidente del CORECOM, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate e le risorse assegnate per provvedere all'esercizio delle stesse.
3. Le funzioni delegate sono esercitate dal CORECOM nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dall'Autorità.
4. Nell'esercizio della delega il CORECOM può avvalersi degli organi periferici dell'amministrazione statale di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento dell'Autorità.
Art. 31
- Programmazione e rendicontazione dell'attività
1. Entro il 30 settembre di ogni anno, (20)

Parole così sostituite con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 3, comma 1.

il CORECOM presenta al Consiglio regionale ed all'Autorità il programma di attività per l'anno successivo, suddiviso in una parte relativa alle funzioni proprie e l'altra relativa alle funzioni delegate, con l'indicazione dei rispettivi fabbisogni finanziari. Il Consiglio regionale approva la parte relativa alle funzioni proprie, l'Autorità quella relativa alle funzioni delegate.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il CORECOM presenta al Consiglio regionale e all’Autorità una relazione consuntiva dell’attività svolta nell’anno precedente, distinta in quella relativa alle funzioni proprie e quella relativa alle funzioni delegate, con la rispettiva rendicontazione della gestione delle risorse finanziarie. Il Consiglio regionale approva la parte della relazione relativa alle funzioni proprie, l’Autorità quella relativa alle funzioni delegate. (21)

Comma così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 3, comma 2.

3. Il CORECOM rende pubblici, attraverso opportuni strumenti informativi, gli atti di cui ai commi 1 e 2.
Art. 32
- Struttura organizzativa
1. Per l'esercizio delle sue funzioni il CORECOM si avvale di un'apposita struttura istituita presso il Consiglio regionale ed individuata ai sensi della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1  (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). (22)

Comma così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 4.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale, dopo aver acquisito il parere dell'Autorità.
Art. 33
- Dotazione finanziaria
1. Per l'esercizio delle funzioni proprie il CORECOM dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata nell'ambito del bilancio del Consiglio regionale.
2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il CORECOM dispone delle risorse concordate con l'Autorità nelle convenzioni con cui sono conferite le deleghe. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità sono iscritte nel bilancio della Regione e confluiscono nel bilancio del Consiglio regionale.

Note del Redattore:

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 12.

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Articolo abrogato con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 73.

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Numero così sostituito con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 20.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2010, n. 64 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 11 maggio 2011, n. 19 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Il comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 64/2010 prevede che la riduzione dei componenti, da sette a cinque, decorra dal primo rinnovo del CORECOM Toscana successivo alla data di entrata in vigore della legge di modifica.

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Articolo inserito con l.r. 5 ottobre 2011, n. 48 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 10.

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Articolo abrogato con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 12.

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Numero abrogato con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 12.

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Numero aggiunto con l.r.9 agosto 2013, n. 47 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 marzo 2017, n. 10 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.