Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43
Legge finanziaria per l'anno 2003.
Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima del 30 dicembre 2002
Art. 02
- Aumento dell'aliquota sull'imposta regionale sulle attività produttive per banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche, l'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,40 per cento.
Note del Redattore:
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