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Legge regionale 26 luglio 2002, n. 29

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e successive modificazioni e modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'Sito esternoart. 3 della L. 28 Dicembre 1995, n. 549 ) e successive modificazioni.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima del 30 luglio 2002

Art. 26
- Proroga dei termini previsti per la costituzione delle Comunità di ambito
1. Le province ed i comuni che non abbiano assolto agli adempimenti previsti dall' articolo 23 della l.r. 25/1998 , come modificato, per ultimo, dalla presente legge, sono tenuti a provvedervi entro il termine tassativo di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, in assenza di adempimento da parte delle province, provvede la Regione in via sostitutiva, secondo quanto previsto dall' articolo 22, commi 1 e 2, della l.r. 25/1998 , come modificato, per ultimo, dalla presente legge.
3. In caso di inadempimento da parte dei comuni, le province provvedono in via sostitutiva, ai sensi dell' articolo 22, comma 3, della l.r. 25/1998 , come modificato, per ultimo, dalla presente legge.
4. I termini di cui al comma 1 sono prorogati di ulteriori centoventi giorni per le Province di Prato, di Pistoia, e di Firenze-Circondario Empolese, analogamente a quanto disposto dall' articolo 24 , comma 4.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla L.R. 18 maggio 1998, n. 25 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla L.R. 29 luglio 1996, n. 60 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.