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Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22

Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 3 luglio 2002

Capo II
- ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE
Art. 6
- Attività
1. Le attività di informazione sono svolte dagli uffici stampa degli enti ed hanno ad oggetto:
a) la cura dei rapporti con i mezzi di informazione di massa;
b) la diffusione delle informazioni sulle attività degli organi regionali;
c) la realizzazione di prodotti informativi anche a supporto delle attività di comunicazione integrata e della comunicazione all'interno dell'ente.
Art. 7
- Strutture e personale
1. Al personale addetto agli uffici stampa del Consiglio regionale e della Giunta regionale è attribuito, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, il contratto nazionale di lavoro giornalistico.
2. La Regione definisce, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le specifiche modalità normative necessarie alla costituzione di una propria agenzia a cui affidare le attività di informazione.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino all'attuazione di quanto previsto dal comma 2, nei confronti del personale addetto agli uffici stampa del Consiglio regionale e della Giunta regionale trovano applicazione i contratti collettivi nazionali e decentrati stipulati ai sensi dell'Sito esternoarticolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 .
4. Gli addetti agli uffici stampa del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli enti dipendenti dalla Regione che svolgono attività di informazione devono essere iscritti all'albo nazionale dei giornalisti.
5. I responsabili degli uffici stampa del Consiglio regionale e della Giunta regionale devono essere iscritti all'albo nazionale dei giornalisti, elenco professionisti.
6. Al personale degli uffici stampa del Consiglio regionale e della Giunta regionale per lo svolgimento di attività esterne si applica quanto previsto dallalegge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale), e successive modifiche.
7. In mancanza dei titoli indicati al comma 4, la conferma nelle funzioni del personale che già opera negli uffici stampa è subordinata alla frequenza di qualificati corsi teorico-pratici organizzati con riferimento alle specifiche funzioni.
Art. 8
Abrogato.
Capo II
- FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE
Art. 28
- Funzioni
1. Il CORECOM è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate ai sensi dell'Sito esternoarticolo 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997 .
Art. 29
1. Il CORECOM svolge le seguenti funzioni proprie:
a) Funzioni di consulenza e di proposta per il Consiglio regionale e la Giunta regionale; in particolare:
1) formula proposte, orientamenti e indicazioni al Consiglio regionale e alla Giunta regionale in materia di ordinamento della comunicazione e dell’informazione, qualsiasi mezzo di comunicazione coinvolga;
2) può inviare osservazioni e proposte alla Commissione referente e chiedere di essere sentito sulle proposte di legge all’esame del Consiglio regionale rientranti negli ambiti delle materie della comunicazione e dell’informazione;
3) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 1 e 2,Sito esternodella l. 249/1997 , nonché sui bacini di utenza;
4) effettua ricerche nel settore della comunicazione e dell’informazione su richiesta degli organi della Regione o di propria iniziativa;
5) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale;
6) formula proposte e si esprime in ordine a forme di collaborazione fra la Regione, il servizio pubblico radiotelevisivo, istituzioni ed organismi culturali, operatori della comunicazione;
7) propone, sostiene e realizza iniziative inerenti alla formazione in materia di comunicazione e informazione;
8) attua idonee forme di consultazione, nelle materie di propria competenza, con i soggetti operanti nel settore della comunicazione e dell’informazione, con le associazioni degli utenti, con le istituzioni scolastiche e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati;
9) promuove il livello qualitativo della comunicazione e dell’informazione locale, anche attraverso premi a produzioni di qualità, conferiti previa emanazione di bando pubblico;
10) promuove l’indipendenza e il pluralismo dell’informazione in ambito regionale;
11) promuove, quale organo funzionale dell’Autorità, nel mondo dell’informazione e della comunicazione locale, la conoscenza, il rispetto dei principi e delle regole contenute nella delibera 15 maggio 2019, n. 157 dell’Autorità (Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech), per evitare ogni forma di discriminazione diretta o indiretta basata su sesso, origine etnica, religione, orientamento politico o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;
12) svolge analisi e monitoraggi finalizzati a verificare la diffusione della cultura della sicurezza stradale ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana);
13) sottoscrive protocolli d’intesa con la Giunta regionale per la rilevazione e la messa a disposizione dei dati necessari relativi alle imprese dell’informazione iscritte nel registro degli operatori della comunicazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge regionale 4 luglio 2013 n. 34 (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla l.r. 35/2000 , alla l.r. 22/2002 ed alla l.r. 32/2002 );
14) predispone, d’intesa con il Consiglio regionale, un rapporto sullo stato delle imprese di informazione toscane con cadenza triennale, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della l.r. 34/2013;
15) realizza azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, anche attraverso la partecipazione al Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo di cui alla legge regionale 26 novembre 2019, n. 71 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo);
b) Funzioni gestionali:
1) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui all' Sito esternoarticolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di comunicazione radiofonica e televisiva), garantendo adeguati spazi di informazione ed espressione in ordine alla trattazione di tematiche sociali e culturali;
2) cura il censimento periodico dell’emittenza radiotelevisiva regionale, dell’editoria tradizionale e telematica e degli operatori locali in materia di telecomunicazioni.
2. Il CORECOM svolge le funzioni proprie anche attraverso accordi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e attraverso procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
Art. 30
- Funzioni delegate
1. Il CORECOM svolge le funzioni di gestione, garanzia e controllo delegate dall'Autorità ai sensi dell'Sito esternoarticolo 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997 e del regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999, di seguito denominato "regolamento dell'Autorità".
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono delegate al CORECOM mediante la stipula delle convenzioni previste dall'articolo 2 del regolamento dell'Autorità, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale, e dal Presidente del CORECOM, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate e le risorse assegnate per provvedere all'esercizio delle stesse.
3. Le funzioni delegate sono esercitate dal CORECOM nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dall'Autorità.
4. Nell'esercizio della delega il CORECOM può avvalersi degli organi periferici dell'amministrazione statale di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento dell'Autorità.
Art. 31
- Programmazione e rendicontazione dell'attività
1. Entro il 30 settembre di ogni anno, (20)

Parole così sostituite con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 3, comma 1.

il CORECOM presenta al Consiglio regionale ed all'Autorità il programma di attività per l'anno successivo, suddiviso in una parte relativa alle funzioni proprie e l'altra relativa alle funzioni delegate, con l'indicazione dei rispettivi fabbisogni finanziari. Il Consiglio regionale approva la parte relativa alle funzioni proprie, l'Autorità quella relativa alle funzioni delegate.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il CORECOM presenta al Consiglio regionale e all’Autorità una relazione consuntiva dell’attività svolta nell’anno precedente, distinta in quella relativa alle funzioni proprie e quella relativa alle funzioni delegate, con la rispettiva rendicontazione della gestione delle risorse finanziarie. Il Consiglio regionale approva la parte della relazione relativa alle funzioni proprie, l’Autorità quella relativa alle funzioni delegate. (21)

Comma così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 3, comma 2.

3. Il CORECOM rende pubblici, attraverso opportuni strumenti informativi, gli atti di cui ai commi 1 e 2.
Art. 32
- Struttura organizzativa
1. Per l'esercizio delle sue funzioni il CORECOM si avvale di un'apposita struttura istituita presso il Consiglio regionale ed individuata ai sensi della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1  (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). (22)

Comma così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 4.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale, dopo aver acquisito il parere dell'Autorità.
Art. 33
- Dotazione finanziaria
1. Per l'esercizio delle funzioni proprie il CORECOM dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata nell'ambito del bilancio del Consiglio regionale.
2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il CORECOM dispone delle risorse concordate con l'Autorità nelle convenzioni con cui sono conferite le deleghe. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità sono iscritte nel bilancio della Regione e confluiscono nel bilancio del Consiglio regionale.

Note del Redattore:

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 12.

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Articolo abrogato con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 73.

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Numero così sostituito con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 20.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2010, n. 64 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 11 maggio 2011, n. 19 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Il comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 64/2010 prevede che la riduzione dei componenti, da sette a cinque, decorra dal primo rinnovo del CORECOM Toscana successivo alla data di entrata in vigore della legge di modifica.

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Articolo inserito con l.r. 5 ottobre 2011, n. 48 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 10.

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Articolo abrogato con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 12.

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Numero abrogato con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 12.

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Numero aggiunto con l.r.9 agosto 2013, n. 47 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 marzo 2017, n. 10 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.