Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22
Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 3 luglio 2002
Art. 19
- Altri interventi
1. Nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, la Regione e gli enti dipendenti rendono disponibile il collegamento diretto tra le proprie banche dati e le reti civiche locali, tramite l'adozione di sistemi di interconnessione telematica.
2. I programmi applicativi realizzati o specificamente commissionati dalla Regione per la gestione di servizi informatici inerenti le attività di informazione, comunicazione e relazionicon il pubblico sono posti a disposizione gratuita degli enti locali per la attivazione di servizianaloghi.
3. Nell'ambito di apposite intese con gli enti locali interessati, il personale degli enti locali chiamato a svolgere attività di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico può effettuare "stage" di formazione o aggiornamento presso le competenti strutture della Regione.
Note del Redattore:
Il comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 64/2010 prevede che la riduzione dei componenti, da sette a cinque, decorra dal primo rinnovo del CORECOM Toscana successivo alla data di entrata in vigore della legge di modifica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.