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Legge regionale 10 giugno 2002, n. 20

Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternoLegge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 19 giugno 2002

Art. 7
- Periodi di caccia e specie cacciabili
1. Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre la caccia è consentita a: coniglio selvatico, allodola, merlo, pernice rossa, quaglia, starna, tortora (Streptopelia turtur). Per la pernice rossa e la starna le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistico venatorie nelle quali la Provincia abbia approvato specifici piani di prelievo.(19)

La Corte costituzionale con Sentenza n. 90 del 22 maggio 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

2. Dalla terza domenica di settembre all' 8 dicembre è consentita la caccia alla lepre comune. Le Province possono, per motivate ragioni legate alla consistenza faunistica, posticipare la chiusura al 31 dicembre.(19)

La Corte costituzionale con Sentenza n. 90 del 22 maggio 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

3. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe.(19)

La Corte costituzionale con Sentenza n. 90 del 22 maggio 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

4. Dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre è consentita la caccia al combattente.(19)

La Corte costituzionale con Sentenza n. 90 del 22 maggio 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

6. Nel rispetto delle indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva, (27)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 76.

previo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente. (18)

Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3, art. 7. Poi comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 65. La Corte costituzionale successivamente ha dichiarato, con Sentenza n. 90 del 22 maggio 2013, l'illegittimità costituzionale del presente comma nel testo vigente prima della sua sostituzione con l'art. 65, comma 2, della l.r. 18 giugno 2012, n. 29.

6 bis. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all' articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994 , possono effettuare il prelievo selettivo durante tutto il periodo consentito per cinque giorni alla settimana con l'esclusione dei giorni di silenzio venatorio. (6)

Comma inserito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47, art. 2. La Corte costituzionale successivamente ha dichiarato, con Sentenza n. 90 del 22 maggio 2013, l'illegittimità costituzionale del presente comma.


Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 12 gennaio 1994, n. 3 .

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 20 dicembre 2002, n. 45 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art. 2. La Corte costituzionale successivamente ha dichiarato, con Sito esternoSentenza n. 90 del 22 maggio 2013 , l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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Comma così sostituito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 7 novembre 2007, n. 53 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 31 luglio 2008, n. 43 , art. 1.

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Comma così sostituito l.r. 31 luglio 2008, n. 43 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 1.

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Comma prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 72.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 5.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 7. Poi comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 65. La Corte costituzionale successivamente ha dichiarato , con Sito esternoSentenza n. 90 del 22 maggio 2013 , l'illegittimità costituzionale del presente comma nel testo vigente prima della sua abrogazione con l'art. 65, comma 1, della l.r. 18 giugno 2012, n. 29.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 7. Poi comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 65. La Corte costituzionale successivamente ha dichiarato, con Sito esternoSentenza n. 90 del 22 maggio 2013 , l'illegittimità costituzionale del presente comma nel testo vigente prima della sua sostituzione con l'art. 65, comma 2, della l.r. 18 giugno 2012, n. 29.

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La Corte costituzionale con Sito esternoSentenza n. 90 del 22 maggio 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 72.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 72.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 73.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 74.

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Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 74.

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Parola soppressa con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 75.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 75.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 76.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 77.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 77.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 77.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 77.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 77.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.