Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22
Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 3 luglio 2002
INDICE
Art. 1- Finalità
Art. 2- Oggetto della legge
Art. 3- Informazione e comunicazione istituzionale
Art. 4- Programma annuale
Art. 5- Piano triennale
Art. 6- Attività
Art. 7- Strutture e personale
Art. 8- Portavoce
Art. 9- Strutture e funzioni
Art. 10- Personale delle strutture di comunicazione
Art. 11- Comunicazione di leggi e regolamenti
Art. 12- Iniziative a supporto di interventi settoriali
Art. 13- Comunicazione con mezzi pubblicitari
Art. 14- Iniziative in collaborazione con altri enti e soggetti
Art. 15- Messaggi di pubblica utilità
Art. 16- Ricerche e sondaggi
Art. 17- Sviluppo dell'informazione e della comunicazione pubblica
Art. 18- Interventi di sostegno
Art. 19- Altri interventi
Art. 20- Definizione
Art. 21- Composizione
Art. 22- Incompatibilità
Art. 22 bis- Sospensione
Art. 23- Decadenza
Art. 24- Dimissioni
Art. 25- Funzioni del Presidente
Art. 26- Regolamento interno
Art. 27- Indennità e rimborsi
Art. 28- Funzioni
Art. 29- Funzioni proprie
Art. 30- Funzioni delegate
Art. 31- Programmazione e rendicontazione dell'attività
Art. 32- Struttura organizzativa
Art. 33- Dotazione finanziaria
Art. 34- Interventi di sostegno agli investimenti
Art. 35- Condizioni per l'accesso alle agevolazioni
Art. 36- Procedure
Art. 37- Formazione professionale
Art. 38- Ricerche e rilevazioni
Art. 39- Norma finanziaria
Art. 40- Abrogazioni
Art. 41- Disposizioni transitorie
Note del Redattore:
Il comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 64/2010 prevede che la riduzione dei componenti, da sette a cinque, decorra dal primo rinnovo del CORECOM Toscana successivo alla data di entrata in vigore della legge di modifica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.