Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22
Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 3 luglio 2002
Titolo III
- SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONEE COMUNICAZIONE DEGLI ENTI LOCALI
Art. 17
- Sviluppo dell'informazione e della comunicazione pubblica
1. La Regione considera lo sviluppo e qualificazione dei servizi di informazione, di comunicazione e di relazioni con il pubblico degli enti locali un obiettivo fondamentale per l'attuazione del diritto dei cittadini ad essere informati.
2. La Regione assicura il coordinamento e l'integrazione in rete degli URP della Toscana e delle altre strutture preposte alle attività di informazione e comunicazione.
Art. 18
- Interventi di sostegno
1. La Giunta regionale sostiene, anche attraverso la realizzazione di appositi progetti, le forme di collaborazione e di cooperazione tra gli enti locali, che, secondo le finalità ed i principi della presente legge, decidano di favorire, sviluppare o qualificare la propria attività di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico.
2. In particolare, la Regione incentiva la gestione associata di servizi di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico da parte degli enti locali nell'ambito degli interventi di sostegno finanziario di cui all'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e sostiene le iniziative finalizzate ad innovare i servizi di informazione ai cittadini.
3. La Regione promuove interventi di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale regionale e, in collaborazione con gli enti locali, del personale di tali enti, addetto alle attività di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico, secondo modelli formativi individuati dal piano triennale di cui all'articolo 5 , comma 1, lettera b). Le attività formative rivolte ai giornalisti sono programmate in collaborazione con l'ordine regionale dei giornalisti e l'associazione stampa toscana.
4. La Regione favorisce e sostiene iniziative, proposte dagli istituti scolastici, dal Parlamento degli studenti e da soggetti che siano espressione della società civile, volte alla promozione di forme di educazione all'uso consapevole e critico dei mezzi di informazione e comunicazione.
Art. 19
- Altri interventi
1. Nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, la Regione e gli enti dipendenti rendono disponibile il collegamento diretto tra le proprie banche dati e le reti civiche locali, tramite l'adozione di sistemi di interconnessione telematica.
2. I programmi applicativi realizzati o specificamente commissionati dalla Regione per la gestione di servizi informatici inerenti le attività di informazione, comunicazione e relazionicon il pubblico sono posti a disposizione gratuita degli enti locali per la attivazione di servizianaloghi.
3. Nell'ambito di apposite intese con gli enti locali interessati, il personale degli enti locali chiamato a svolgere attività di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico può effettuare "stage" di formazione o aggiornamento presso le competenti strutture della Regione.
Note del Redattore:
Il comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 64/2010 prevede che la riduzione dei componenti, da sette a cinque, decorra dal primo rinnovo del CORECOM Toscana successivo alla data di entrata in vigore della legge di modifica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.