Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22
Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 3 luglio 2002
Titolo I
- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
- Finalità
1. Con la presente legge la Regione Toscana, nel quadro delle competenze attribuite dallo Statuto ed alla luce di quanto disposto dalla
legge 7 giugno 2000, n. 150 (disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni), interviene al fine di rendere effettivo il diritto dei cittadini ad essere informati su attività e funzionamento delle istituzioni per qualificare il sistema dell'informazione toscana, per sviluppare il pluralismo e per favorire la condivisione dei sistemi informativi.

Art. 2
- Oggetto della legge
1. Sono oggetto della presente legge:
a) la disciplina delle attività di informazione e comunicazione proprie e degli enti e organismi da essa funzionalmente dipendenti;
b) il concorso allo sviluppo dell'informazione e comunicazione pubblica regionale, attraverso interventi volti a favorire il coordinamento fra gli enti locali ed il loro rapporto con le rispettive comunità;
c) la disciplina dell'organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);
d) il sostegno alle imprese ed agli altri soggetti operanti nel settore dell'informazione e comunicazione.
Note del Redattore:
Il comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 64/2010 prevede che la riduzione dei componenti, da sette a cinque, decorra dal primo rinnovo del CORECOM Toscana successivo alla data di entrata in vigore della legge di modifica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.