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Legge regionale 2 aprile 2002, n. 12

Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 63 (Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 33 ) e alla legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88.

Bollettino Ufficiale n. 67, supplemento del 12 aprile 2002

Art. 1
Inserimento dell'articolo 7 bis
Art. 2
Modifiche all'articolo 8
Art. 3
Modifiche all'articolo 2
Art. 4
Modifiche all'articolo 3
Art. 5
Modifica all'articolo 4
Art. 6
Modifiche all'articolo 6
Art. 7
- Disposizione transitoria
1. Sono fatte salve le autorizzazioni allo scarico di cui all' articolo 3, comma 2, della l.r. 64/2001 , rilasciate dalla data di affidamento da parte dell'Autorità di A.T.O. del servizio idrico integrato al gestore unico di cui alla r. 81/1995 , fino alla data di entrata in vigore della presente legge.


Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 21 dicembre 2001, n. 64.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.